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REGOLAMENTO (CEE) N. 696/93 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per l'identificazione delle unità, la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni e di tutti gli altri operatori del mercato interno dati attendibili e comparabili;

considerando che informazioni statistiche sul sistema produttivo sono necessarie alle imprese ai fini della valutazione del loro grado di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie onde prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni atte a produrre informazioni armonizzate rappresenta un'azione che può essere trattata con efficacia soltanto a livello comunitario e che la loro attuazione avverrà in ciascuno Stato membro, sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso di definizioni di unità statistiche comuni sarà possibile fornire informazioni statistiche integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per rispondere ad esigenze di carattere specifico, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali altre unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo;

considerando che la scelta dell'unità statistica da utilizzare per una data indagine o analisi è precisata in testi specifici;

considerando che l'utilizzazione delle classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominate «NACE» (Rev. 1) prevista dal regolamento (CEE) n. 3037/904 nonché l'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) richiedono la definizione di unità statistiche per i registri/repertori, le indagini, la presentazione e l'analisi statistica;

considerando che il Comitato istituito con il regolamento (CEE) n. 3037/90 è competente per «la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1)»; che pertanto dette unità devono essere definite altrove;

considerando che è indispensabile che le unità statistiche classificate secondo la NACE (Rev. 1) siano definite in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità tra statistiche nazionali e statistiche comunitarie corrispondenti;

considerando che è opportuno limitare il numero delle unità statistiche del sistema produttivo;

considerando che la comparabilità internazionale delle statistiche economiche richiede che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino unità statistiche direttamente collegate alla descrizione fornita nell'introduzione della classificazione internazionale tipo per industria (ISIC Rev. 3) delle Nazioni Unite, da un lato, e collegate ai documenti del sistema di conti nazionali delle Nazioni Unite, dall'altro;

considerando che il sistema produttivo è costituito dall'insieme delle entità che partecipano alla produzione e dall'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che tali entità effettuano;

considerando che l'applicazione rigorosa e generalizzata di tali unità richiede un periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento istituisce un elenco delle unità statistiche, qui di seguito denominate «unità statistiche del sistema produttivo» nonché dei criteri utilizzati, le definizioni di tali unità e delle note esplicative, che figurano nell'allegato.

Art. 2

Le definizioni delle unità statistiche del sistema produttivo sono utilizzate dagli Stati membri e dalla Commissione per identificare le unità al fine di raccogliere, trasmettere, pubblicare e analizzare le informazioni statistiche sul sistema produttivo, in particolare quelle collegate con la NACE (Rev. 1).

Art. 3

A decorrere dal 1o gennaio 1994, per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2, gli Stati membri utilizzano le definizioni previste all'articolo 1 quando si tratta di informazioni statistiche inerenti a situazioni successive a tale data.

Art. 4

1. Durante un periodo di transizione dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 uno Stato membro può utilizzare, per statistiche relative a detto periodo, unità statistiche del sistema produttivo diverse da quelle previste all'articolo 1. In casi siffatti i dati statistici destinati alla Commissione per il periodo transitorio saranno, con la massima precisione possibile, adeguati e trasmessi in conformità dell'allegato.

2. La Commissione può, in via eccezionale e su richiesta di uno Stato membro, per motivi tecnici o operativi debitamente giustificati, prolungare il periodo transitorio al massimo fino al 31 dicembre 1997.

Art. 5

Terminato il periodo transitorio di cui all’articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Art. 6

Le misure di applicazione del presente regolamento, comprese le misure intese ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, con riferimento in particolare alle unità statistiche del sistema produttivo, ai criteri utilizzati e alle definizioni specificate nell’allegato, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

Art. 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 8

Le unità statistiche del sistema produttivo menzionate in un atto comunitario che disciplina una statistica comunitaria devono essere interpretate in conformità ai concetti e alla terminologia del presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED