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REGOLAMENTO (CEE) N. 650/93 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1993 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio (3), e dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (4), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

considerando che l'esperienza ha messo in luce che, in certe circostanze, in particolare in caso di ricorso eccessivo a tale regime da parte degli interessati, sono da temersi abusi nell'applicazione del regime stesso;

considerando che è opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di stipulazione di contratti siano comunicate soltanto dopo un determinato periodo di riflessione; che tale periodo deve permettere di valutare la situazione del mercato e di adottare eventualmente misure particolari applicabili, in particolare, alle domande pendenti;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. A datare dal 22 marzo 1993, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 5 e 6.

Art. 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

  1. a) 10 t per i prodotti disossati,

  2. b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

Art. 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Art. 5

Ferme restando le comunicazioni previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni martedì e ogni giovedì, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di contratto nel periodo decorso dalla comunicazione precedente.

Art. 6

In deroga all'articolo 11, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3444/90, l'organismo d'intervento competente comunica ad ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telex, telefax o con dichiarazione di ricevuta, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari. Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:

— nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso, le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili;

— nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti;

— nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione