REGOLAMENTO (CEE) N. 826/93 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 183/93 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/922, in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 183/93 della Commissione3 ha modificato l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione4, inserendovi il metodo della determinazione del contenuto di cere; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 183/93, l'applicazione di tale metodo è prevista a partire dal 1o luglio 1993; che, tuttavia, si disporrà dei mezzi necessari per l'applicazione del metodo di determinazione del contenuto di cere prima di tale data; che è pertanto opportuno anticipare la data di entrata in applicazione di tale metodo;
considerando che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 183/93;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La data del 1o luglio 1993 indicata all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 183/93, è sostituita dal 1o maggio 1993.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione