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REGOLAMENTO (CEE) N. 827/93 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che abroga i regolamenti (CEE) n. 594/86 e (CEE) n. 623/86 relativi agli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/902,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/904,

considerando che gli importi compensativi «adesione», istituiti dagli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione, sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3708/926;

considerando che le modalità di applicazione degli importi compensativi «adesione» applicabili agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) 3035/80 sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 594/86 della Commissione7, modificato dal regolamento (CEE) n. 492/878;

considerando che il Consiglio con il regolamento (CEE) n. 739/93, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo9, ha deciso che, a partire dal 1o aprile 1993, il prezzo comune per il latte scremato in polvere è applicato al Portogallo e che di conseguenza non vi è più bisogno di applicare gli importi compensativi «adesione» previsti dal regolamento (CEE) n. 623/86; che il regolamento (CEE) n. 594/86 non ha più motivo di esistere; che i motivi sopracitati portano all'abrogazione dei suddetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione