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REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/93 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/892, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'obiettivo dell'aiuto a favore dei foraggi essiccati è quello di garantire ai produttori, all'atto della vendita dei prodotti, un reddito equo; che l'obiettivo viene raggiunto nel momento in cui i prodotti escono dall'impresa di trasformazione e che quindi, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto per i foraggi essiccati è costituito dal momento dell'uscita dei prodotti dall'impresa di trasformazione, ferma restando la possibilità di prefissazione del tasso di conversione prevista dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (4);

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1518/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati5;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione6 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Per i foraggi essiccati, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo ha luogo alla data di uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (4) Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.