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REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/93 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993 che stabilisce i tassi di conversione agricoli e altre conseguenze del riallineamento monetario del 13 maggio

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 1, lettera c, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3813/92, il coefficiente correttore è modificato in occasione di ciascun riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, in funzione della rivalutazione del tasso centrale della moneta fissa che presenta la rivalutazione più elevata rispetto all'ecu; che gli articoli 8 e 18 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo2, precisano le modalità di calcolo e l'entrata in vigore del coefficiente correttore;

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1141/93 della Commissione3;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di riallineamento monetario, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuente è modificato quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato relativo all'ultimo periodo di riferimento supera i 2 punti; che, in tal caso, il nuovo tasso di conversione agricolo è fissato riducendo della metà tale divario monetario, fermo restando un massimale di quattro punti per i divari bilaterali; che, in base ai tassi di cambio constatati conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, nel periodo di riferimento dal 14 al 17 maggio 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana, la peseta spagnola e l'escudo portoghese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo è avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Art. 3

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso fissato in anticipo; oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso fissato in anticipo.

Art. 4

Il regolamento (CEE) n. 1141/93 è abrogato.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1993.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 14 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione