REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/93 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1993 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/922, in particolare l'articolo 16,
visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo3, in particolare gli articoli 4 e 5,
considerando che, per taluni prodotti del settore dei cereali, la restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente durante il mese d'esportazione, si applica, su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzare entro il termine di validità del titolo stesso;
considerando che alcuni titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i quali è stata fatta domanda prima della fine della campagna 1992-93 potranno essere utilizzati anche durante la campagna 1993-94;
considerando che, data la specificità delle circostanze attuali, è opportuno adottare disposizioni che contemplino la possibilità di adeguare la restituzione, su richiesta degli interessati, prima che vengano espletate le formalità doganali d'esportazione, derogando così al disposto del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/925, nonché del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/927;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni fissate in anticipo tra il 26 maggio ed il 30 giugno 1993, sono adeguate, su richiesta degli interessati, conformemente al paragrafo 2, se l'espletamento delle formalità doganali di esportazione avrà luogo dopo il 30 giugno 1993.
2. La restituzione all'esportazione è maggiorata della differenza, espressa in ECU/t, esistente tra il prezzo d'entrata applicabile nell'ultimo mese della campagna 1992-93, e il prezzo d'entrata applicabile nel primo mese della campagna 1993-94.
3.
Soltanto i titolari dei titoli d'esportazione in causa possono sottoporre allo Stato membro che ha emesso detti titoli la richiesta di cui al paragrafo 1; quest'ultima dev'essere presentata prima che vengano espletate le formalità doganali per l'esportazione dei quantitativi in questione.
Il suddetto Stato membro iscrive l'adeguamento da applicare nella casella 22 del titolo d'esportazione di cui trattasi e vi appone il proprio timbro.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi dei vari prodotti per i quali è stata presentata richiesta ai sensi del paragrafo 1.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione