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REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/93 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1993 che stabilisce, per la fecola di patate del codice NC 1108 13 00, le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio recante la riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante riduzione, per il 1991, dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1509/922, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/924, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio5 ha prorogato per il 1993 il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3834/90 che prevede la riduzione del prelievo per l'importazione di fecola di patate del codice NC 1108 13 00 nel limite di un quantitativo fisso di 50 t annue;

considerando che è opportuno stabilire le modalità d'applicazione del predetto regolamento; che è necessario prevedere che i titoli relativi all'importazione di prodotti nell'ambito del suddetto quantitativo fisso siano rilasciati dopo un apposito termine di dilazione e, se del caso, mediante fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti;

considerando che, in particolare, è necessario assicurarsi dell'origine dei prodotti subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti emessi dai paesi interessati;

considerando che è necessario determinare gli elementi che devono essere riportati sulle domande e sui titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/927; che la validità dei titoli, tuttavia, deve essere limitata al 31 dicembre dell'anno di rilascio degli stessi, tenuto conto del periodo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3917/92;

considerando che, per garantire una gestione efficace del regime previsto è opportuno disporre in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/929, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro del suddetto regime sia fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prodotto di cui al codice NC 1108 13 00, originario dei paesi in via di sviluppo, beneficia del regime previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/90 nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Per essere ammissibile la domanda di titolo d'importazione deve essere accompagnata dall'originale del certificato d'origine SPG, modulo A, che deve essere rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato per i prodotti in questione.

Art. 3

1.

Le domande di titolo d'importazione nel quadro del quantitativo fisso di cui al regolamento (CEE) n. 3834/90 vengono presentate alle autorità competenti dei singoli Stati membri ogni primo giorno lavorativo della settimana, fino alle ore 13, ora di Bruxelles.

Le domande di titoli devono riguardare un quantitativo non superiore a 10 t.

2.

Gli Stati membri trasmettono le domande di titolo d'importazione alla Commissione mediante telex o telefax entro le ore 18, ora di Bruxelles, il giorno della loro presentazione.

Tale informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali.

3. Il venerdì successivo al giorno della presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica mediante telex agli Stati membri in qual misura le domande di titoli possono essere accolte.

4.

Dal momento della comunicazione della Commissione, gli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo decorre dal giorno del rilascio effettivo.

Tuttavia, la durata di validità dei titoli d'importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra «0» viene in tal caso iscritta nella casella 19 del suddetto titolo.

Art. 4

Per il prodotto da importare con il beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3834/90, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano:

  1. a) nella casella 20, una delle seguenti menzioni:

  2. b) nella casella 8, il nome del paese di cui il prodotto è originario.

Producto SPG, Reglamento (CEE) no 1315/93,

GPO-produkt, forordning (EOEF) nr. 1315/93,

APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 1315/93,

Proion SGP, kanonismos (EOK) arith. 1315/93,

GPS-Product, Regulation (EEC) No 1315/93,

Produit SPG, règlement (CEE) no 1315/93,

Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 1315/93,

APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 1315/93, Produto SPG, Regulamento (CEE) no 1315/93;

Il titolo obbliga ad importare dal paese suddetto. Inoltre, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora reducida un 50 %,

Nedsaettelse af importafgiften med 50 %,

Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %,

Eisfora meiomeni kata 50 %,

50 % levy reduction,

Prélèvement réduit de 50 %,

Prelievo ridotto del 50 %,

Met 50 % verlaagde heffing,

Direito nivelador reduzido de 50 %.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione