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REGOLAMENTO (CEE) N. 1431/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/922, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971, relativo alle norme generali da applicare in caso di difficoltà d'approvvigionamento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari3, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero4, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1766/926, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione7, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero8, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva9, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione10 ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli; che i prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione che vengono trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro lasciando il territorio della Comunità, senza che siano state espletate le formalità dell'esportazione, devono essere sottoposti ad una procedura di sorveglianza; che il rischio che le merci lascino il territorio della Comunità senza aver pagato i prelievi e le tasse all'esportazione sussiste soltanto per i trasporti per via marittima; che, per i trasporti terrestri che attraversano paesi terzi, è infatti necessaria la procedura di transito;

considerando che è necessario tener conto del cambiamento delle procedure introdotto dal 1° gennaio 1993 dal regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario11, dal regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario12, modificato dal regolamento (CEE) n. 3712/9213, e dal regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità14;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli articoli da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 120/89 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 7

Dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione per essi presentata, i prodotti di cui all'articolo 2, lettera a) cessano di trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato e la loro circolazione è soggetta, di conseguenza, alle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (*).

Articolo 8

1. Ai prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione che circolano tra due Stati membri a norma delle disposizioni di cui al titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (**), si applicano anche le disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2. L'ufficio doganale di partenza ai sensi del regolamento (CEE) n. 2726/90 adotta i provvedimenti necessari per la riscossione del prelievo all'esportazione di cui alla lettera c) nei casi in cui:

  1. a) un documento di transito comunitario interno, che indica come ufficio doganale di destinazione un ufficio doganale di uno Stato membro, non rechi la dicitura di cui all'articolo 65 del regolamento (CEE) n. 1214/92, poiché il prodotto in questione non era soggetto ad un prelievo all'esportazione al momento della convalida della dichiarazione di transito comunitario interno

  2. b) tale prodotto sia presentato all'ufficio doganale di destinazione di uno dei paesi dell'EFTA in base alla convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA, relativa ad un regime comune di transito

  3. c) il giorno in cui il prodotto viene presentato all'ufficio di destinazione sia in vigore un prelievo all'esportazione istituito dopo la data di convalida della dichiarazione di transito comunitario interno.

e e

3. Se l'esportatore fornisce la prova, considerata soddisfacente dall'autorità competente, che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ad una data in cui il prelievo all'esportazione non esisteva od era inferiore a quello di cui al paragrafo 2, non viene riscosso alcun prelievo all'esportazione o, se del caso, viene riscosso il prelievo di importo inferiore.

4.

Quando la circolazione tra due Stati membri dei prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione non si effettua a norma delle disposizioni del titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92, si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92 della Commissione (***).

Articolo 9

1. Quando i prodotti circolano alle condizioni previste al titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 o all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92, è costituita una cauzione per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile nel caso in cui i prodotti non vengano reintrodotti nel territorio doganale della Comunità; tale cauzione è costituita a norma dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1214/92 o, nella stessa maniera, nel caso di applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3296/92.

2.

La cauzione è svincolata non appena allo Stato membro di partenza sia fornita la prova che i prodotti sono stati reintrodotti nel territorio doganale della Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova è fornita.

Articolo 10

Quando un prodotto è sottoposto ad una delle procedure semplificate di cui al titolo X, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1214/92, per essere spedito verso una stazione di destinazione od essere consegnato ad un destinatario nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in forza del quale il trasporto stesso si concluda fuori del territorio doganale, solo dopo aver adottato le misure necessarie per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile. In tal caso, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale di partenza, della dichiarazione di esportazione verso i paesi terzi.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione