REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1993 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/932, in particolare l'articolo 18,
considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/774, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;
considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/825, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/876, (CEE) n. 1964/827, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/848, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/929;
considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;
considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;
considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;
considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;
considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;
considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;
considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio10, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione11;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione12, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/9313, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;
considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;
considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli14, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/8315;
considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio16, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/9217, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le repubbliche della Serbia e del Montenegro; che tale divieto si applica ad esclusione delle situazioni precisate agli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento; che occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;
considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.
2. La descrizione del codice NC 0102 indicata nel settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituita da quella riportata nell'allegato II del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione