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REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata e l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1549/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 53,01 ecu/100 kg valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna e del Portogallo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1549/93 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40 ecu/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia e Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/684, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che, dato il mantenimento dei prezzi, è opportuno trattenere, per le spese di finanziamento, un interesse del 10 % che corrisponde a un importo mensile di 0,52 ecu/100 kg di zucchero bianco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

  1. a) 54,22 ecu per tutte le zone del Regno Unito,

  2. b) 54,22 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,

  3. c) 54,22 ecu per tutte le zone del Portogallo,

  4. d) 54,41 ecu per tutte le zone della Spagna,

  5. e) 54,95 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Art. 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 43,94 ecu/100 kg.

Art. 4

Il prezzo d'entrata è fissato a:

  1. a) 63,90 ecu/100 kg di zucchero bianco,

  2. b) 54,60 ecu/100 kg di zucchero greggio,

  3. c) 6,89 ecu/100 kg di melasso.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per la campagna di commercializzazione 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH