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REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/93 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda concernente la pesca, firmato il 2 maggio 1992, prevede tra l'altro che venga concluso quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 1992, un accordo in materia di pesca;

considerando che la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda hanno negoziato e siglato un accordo sui reciproci rapporti in materia di pesca;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Islanda.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH