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REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/93 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1993 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1993/1994)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia1, prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate a dazio nullo per le polpe di albicocche originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1993 dal regolamento (CEE) n. 1949/922; che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia3;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Art. 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Art. 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Art. 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

Art. 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. SJURSEN (1) Codice Taric: 2008 50 91 * 20.