REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/922, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,
considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/864, prevede la possibilità di adeguare, in occasione della modifica dei prezzi d'intervento e di taluni aiuti, le restituzioni fissate in anticipo;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio, ha fissato i nuovi prezzi d'intervento validi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1993-94;
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3035/90 del Consiglio5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/906, le restituzioni fissate in anticipo, per i prodotti di cui all'allegato di detto regolamento, sono adeguate secondo le stesse regole applicabili in materia di adeguamento delle restituzioni prefissate per i prodotti di base esportati come tali;
considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per i prodotti che figurano all'allegato I, le restituzioni fissate in anticipo fino al 30 giugno 1993 sono oggetto degli adeguamenti stabiliti in conformità del suddetto allegato.
2. Gli adeguamenti si applicano ai prodotti in oggetto esportati a partire dal 1o luglio 1993.
3. Il giorno da prendere in considerazione:
— per la data della fissazione anticipata, è quello della presentazione della domanda di titolo di esportazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione7;
— per la data dell'esperienza, è quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Art. 2
Per i prodotti lattiero-caseari che figurano nell'allegato II, gli adeguamenti delle restituzioni fissate in anticipo sino al 30 giugno 1993 si applicano alle stesse condizioni previste per i prodotti esportati tal quali di cui all'articolo 1.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione