REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/93 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/932, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/884, dispone che il contributo per il magazzinaggio è dovuto al momento dello smercio del prodotto e definisce, a tal fine, la nozione di smercio; che, a norma dello stesso regolamento, il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero senza che il prodotto sia uscito dal magazzino riconosciuto del fabbricante è altresì considerato smercio;
considerando che, in caso di ristrutturazione attraverso una fusione, di alienazione delle imprese produttrici di zucchero o di cessazione di attività di un'impresa che comporti il trasferimento della totalità delle quote a favore di un'altra impresa produttrice di zucchero, vengono altresì trasferiti a quest'ultima impresa i diritti di proprietà e gli obblighi previsti dall'organizzazione comune del mercato dello zucchero, in particolare l'obbligo di versare il contributo di magazzinaggio per i prodotti in magazzino; che, per agevolare la gestione del compenso delle spese di magazzinaggio, è opportuno prevedere, in tali casi, che se il prodotto rimane immagazzinato nel magazzino riconosciuto del fabbricante, il trasferimento di proprietà conseguente ad operazioni di ristrutturazione quali quelle definite all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero5, non è considerato smercio;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante. Tuttavia, non è considerato smercio:
— un impegno preso ai fini del finanziamento dello zucchero, purché l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo di zucchero di cui trattasi,
— un trasferimento di proprietà in seguito ad un'operazione di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/82.»
oppure
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione