REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/93 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1993 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/932, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione3, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/874, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;
considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Sono messe in vendita mediante gara:
— circa 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1o aprile 1991 (di cui 421 t immagazzinate nei Paesi Bassi);
— circa 500 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1o febbraio 1991;
— circa 2 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito, acquistate anteriormente al 1o gennaio 1991;
— circa 100 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento italiano, acquistate anteriormente al 1o luglio 1991;
Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.
Art. 2
1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 6 luglio 1993. Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:
a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.
4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.
5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.
Art. 3
Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Art. 4
In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione PARARTIMA ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I /* Tabelle: v. GUCE */ PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302 Telefax (0734) 56 67 50 IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and ext. 3806 Telex 93 292 and 93 607 Telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98 ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03