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REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/93 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1993 relativo al rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di alcune specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura1, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/932, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1792/93 della Commissione3 ha previsto tra l'altro di aprire ai nuovi importatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione4, il diritto all'importazione di conserve di alcune specie di tonno e di palamita, a concorrenza di 210 tonnellate; che, tenuto conto della scarsa enità di tale quantitativo e nel caso in cui le quantità richieste superassero quelle disponibili, la Commissione procede ad un sorteggio tra le domande trasmesse lo stesso giorno;

considerando che il 13 luglio 1993 sono stati chiesti dai nuovi importatori documenti d'importazione per un volume di 4 980 tonnellate; che la Commissione ha effettuato il sorteggio tra queste domande il 15 luglio 1993;

considerando che occorre sospendere la possibilità per gli Stati membri di rilasciare documenti d'importazione per nuove domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per le domande introdotte il 13 luglio 1993 in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92, i documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere thunnus, di palamita o tonnetto striato (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, sono attribuiti come segue:

/* Tabelle: v. GUCE */

Art. 2

Il rilascio dei documenti d'importazione per le conserve di tonno del genere thunnus, di palamita o tonnetto striato (Euthynnus pelamis) e di altre specie del genere Euthynnus, dei codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70, originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, è sospeso per le domande effettuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento presentate a decorrere dal 14 luglio 1993.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione