REGOLAMENTO (CEE) N. 1959/93 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/93 della Commissione2, in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alle classificazioni di derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali del codice NC 2937 22 00; la necessità d'inserire una nota complementare a tale riguardo al capitolo 29 della nomenclatura combinata; l'opportunità di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87;
considerando che il presente regolamento riguarda anche il prodotto n. 2 figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione3 e denominato «furoato di mometazone (DCIM)»; che è dunque opportuno modificare questo regolamento;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Al capitolo 29 della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 viene introdotta la nota complementare seguente:
«Nota complementare
1. Ai sensi della sottovoce 2937 22 00 l'espressione "ormoni cortico-surrenali" si riferisce agli ormoni cortico-surrenali naturali o riprodotti per sintesi e ai loro derivati sempreché questi conservino l'attività di ormone.»
Art. 2
Nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3565/88 il punto 2 «furoato di mometazone (DCIM)» deve essere soppresso.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione