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REGOLAMENTO (CEE) N. 2347/93 DEL CONSIGLIO del 24 agosto 1993 che abroga il regolamento (CEE) n. 112/90 che istituisce misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. Procedura1 Con il regolamento (CEE) n. 112/902, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 819/923 relativamente alla definizione del prodotto interessato dal dazio antidumping.

Nel luglio 1991, la Commissione ha annunciato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4 l'avvio di un'inchiesta ai sensi degli articoli 13, paragrafo 11, e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, al fine di esaminare le affermazioni contenute in una denuncia presentata dal «Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies» (COMPACT) che rappresenta la maggior parte dell'industria comunitaria interessata. Nella denuncia si affermava che il costo del dazio antidumping di cui al punto 1 era sostenuto dagli esportatori.

Contemporaneamente, la Commissione ha avviato, in base all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, un riesame parziale del regolamento (CEE) n. 112/90 relativamente alle esportazioni del produttore giapponese Accuphase Laboratory5.

Considerando la natura delle informazioni fornite dagli esportatori notoriamente interessati e tenuto conto delle caratteristiche particolari del mercato del prodotto in questione ed al periodo di tempo trascorso dalla prima inchiesta, la Commissione ha ritenuto che, al fine di evitare ogni potenziale discriminazione, l'inchiesta di cui al punto 2 dovesse includere un riesame completo del regolamento (CEE) n. 112/90 e ha pubblicato un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6.

La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori ed importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed il ricorrente, fornendo alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Tutti gli esportatori coreani conosciuti, la maggior parte di quelli giapponesi e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni, alle quali si sono aggiunte quelle di numerosi importatori.

La Commissione ha ottenuto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha condotto inchieste presso i produttori comunitari ricorrenti, presso i produttori giapponesi e coreani e presso numerosi importatori.

La Commissione ha richiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali da parte dei produttori comunitari e di numerosi esportatori ed importatori, verificando le informazioni fornite nella misura in cui ciò è stato ritenuto necessario.

Nel giugno 1992, in seguito alla presentazione da parte di COMPACT di un'ulteriore denuncia che conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7, l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia. Nell'avviso, la Commissione ipotizzava che almeno alcuni dei lettori di dischi compact attualmente esportati da Taiwan, da Singapore e dalla Malaysia non fossero originari dei tre paesi in questione, ai sensi delle regole comunitarie in materia, bensì del Giappone. La Commissione ha pertanto affermato che le risultanze in materia di origine dei prodotti interessati potevano essere pertinenti al riesame delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 112/90 che imponeva dazi antidumping alle importazioni dei prodotti in questione originari del Giappone e della Corea.

L'inchiesta sul dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio 1991 al 30 giugno 1991 (periodo di inchiesta).

B. Industria comunitaria (10) Nel corso del periodo di inchiesta la Commissione ha identificato due categorie di produttori di lettori di dischi compact nella Comunità:

- filiali industriali di ditte produttrici giapponesi i cui prodotti sono soggetti a dazio antidumping. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tali ditte sono state escluse dall'industria comunitaria ai fini della valutazione del pregiudizio;

- i produttori comunitari, a nome dei quali è stata presentata la denuncia, che, secondo le informazioni in possesso della Commissione, hanno prodotto, nel corso del periodo di inchiesta, il 100 % della produzione comunitaria totale del prodotto oggetto dell'inchiesta.

C. Ritiro della denuncia, conclusione del riesame ed abrogazione delle misure vigenti (11) I due principali produttori comunitari, che rappresentano il 97 % della produzione dell'industria comunitaria del prodotto in esame, hanno ufficialmente informato la Commissione della loro intenzione di interrompere la produzione di lettori di dischi compact nella Comunità. Essi hanno dichiarato che la cessazione della produzione all'interno della Comunità sarà definitiva per la fine del 1993 e che ritengono ingiustificato il mantenimento di misure di protezione.

Inoltre, il 6 aprile 1993, il ricorrente, COMPACT, che rappresenta tutti i produttori di cui si compone l'industria comunitaria, ha formalmente ritirato la denuncia, chiedendo alla Commissione di proporre al Consiglio di abrogare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea.

In tali circostanze, la Commissione ritiene che le misure di protezione non siano più necessarie. Il Consiglio è d'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 agosto 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES