REGOLAMENTO (CEE) N. 2813/93 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1993 concernente lo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli di importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 564/92 nel settore delle carni suine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2233/932, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2234/934, in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2235/936, in particolare l'articolo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1826/938, ha stabilito le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con i succitati paesi terzi;
considerando che gli operatori comunitari hanno presentato le domande di titoli di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 1993 nel corso dei primi dieci giorni dell'aprile 1993; che in quel momento gli operatori erano convinti di poter adempiere gli obblighi connessi ai titoli di importazione rilasciati il 23 aprile 1993; che la validità di tali titoli è stata prorogata fino alla fine del settembre 1993 con la modifica apportata al regolamento (CEE) n. 564/92 del regolamento (CEE) n. 1826/93;
considerando che il Consiglio di Copenaghen ha deciso di anticipare al 1o luglio 1993 la riduzione del prelievo del 60 % per taluni prodotti agricoli contemplati negli accordi interinali con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca; che è necessario che le conseguenze di tale decisione si ripercuotono il più rapidamente possibile sui rapporti contrattuali tra gli operatori suddetti; che, in seguito a tale avvenimento imprevedibile, gli operatori della Comunità si trovano nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di importazione connessi ai titoli rilasciati nel corso del mese di aprile 1993; che è pertanto necessario disporre lo svincolo delle cauzioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 564/92 per i titoli di importazione non utilizzati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A richiesta degli operatori, sono svincolate le cauzioni costituite per i titoli di importazione dei prodotti di cui ai gruppi 4, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 564/92, rilasciati il 23 aprile 1993, ma i cui obblighi di importazione non sono stati assolti entro la fine del periodo di validità.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione