diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2839/93 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1993 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/922, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/915, dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, onde tener conto delle esigenze di tali vendite e garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

considerando che, in data 22 giugno 1993, il comitato per il controllo riguardante i grassi del latte, che opera nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha deciso di derogare alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sopra citato, per consentire la vendita di burro alle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica a prezzi inferiori al prezzo minimo GATT;

considerando che, data l'entità dei quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico, è opportuno ricorrere ai medesimi per l'esecuzione delle suddette vendite; che occorre pertanto mettere a disposizione degli operatori un determinato quantitativo di burro proveniente dall'ammasso pubblico e indire una gara per stabilire innanzitutto il prezzo minimo di vendita;

considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per esigenza di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/937; che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari8, ha fissato, fra l'altro, le modalità per la conversione in moneta nazionale di prezzi minimi e di vendita analoghi a quelli previsti dal presente regolamento; che è opportuno adottare le stesse modalità per la conversione di questi ultimi in moneta nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Si procede, alle condizioni indicate nel presente regolamento, alla vendita di un quantitativo massimo di 50 000 t di burro avente un tenore di materia grassa uguale o superiore all'82 %, acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68. La ripartizione tra gli Stati membri dei quantitativi di burro messi in vendita figura in allegato.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento viene esportato come tale verso le Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica (Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania).

Art. 2

1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero in base a procedura di gara permanente fino al 14 dicembre 1993. Ciascun organismo d'intervento aggiudica i quantitativi di burro oggetto di gara da esso detenuti.

2. L'allegato funge da bando di gara. Gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai quantitativi ed ai luoghi dove il burro è immagazzinato rivolgendosi agli indirizzi indicati nello stesso allegato. Gli organismi d'intervento possono inoltre affliggere i bandi di gara e procedere ad altre pubblicazioni.

3. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

4. Al più tardi ogni secondo e quarto martedì del mese, entro le ore 12, gli interessati presentano le offerte di acquisto presso uno degli organismi d'intervento indicati in allegato. Se il martedì in questione è un giorno festivo, il termine è rinviato al primo giorno lavorativo seguente, ore 12. Allo scadere del termine e prima del giovedì successivo, gli organismi d'intervento comunicano alla Commissione le offerte ricevute. Il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte scadono alle ore 12 rispettivamente del 26 ottobre e del 14 dicembre 1993.

Art. 3

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e, su domanda, mette a disposizione della Commissione e degli interessati l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è ammassato il burro messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a proprie spese, prima della presentazione delle offerte, campioni del burro messo in vendita.

Art. 4

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo d'intervento per raccomandata o con ogni mezzo di telecomunicazione scritta.

2. Nell'offerta devono essere indicati:

  1. a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

  2. b) il quantitativo richiesto,

  3. c) il prezzo offerto per tonnellata di burro, escluse le tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso in ecu,

  4. d) il (i) deposito(i) frigorifero(i) in cui è immagazzinato il burro.

3. L'offerta è valida soltanto se:

  1. a) riguarda un quantitativo, minimo di 500 t;

  2. b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto, nonché di esportare il burro attribuitogli, nello stato in cui si trova, entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e verso le destinazioni di cui all'articolo 1;

  3. c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 5, per la gara particolare di cui trattasi.

4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.

Art. 5

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e il pagamento delle eventuali spese di magazzinaggio costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 25 ECU per tonnellata.

2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Art. 6

1.

In base alle offerte pervenute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, per ogni gara particolare si procede a fissare un prezzo minimo di vendita per il burro destinato a essere esportato come tale. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo. Qualora, prendendo in considerazione varie offerte che indichino, per lo stesso deposito, gli stessi prezzi o comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo, si superi il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

Si può decidere di non dar seguito alla gara.

2. Contemporaneamente al prezzo minimo di vendita e conformemente alla stessa procedura, viene fissato l'importo della cauzione destinata a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro come tale, entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, verso le Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica.

3. La conversione in moneta nazionale dei prezzi che gli aggiudicatari dovranno pagare è effettuata applicando il tasso di conversione agricolo valido il giorno di pagamento del prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

5. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

6. L'organismo d'intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati:

  1. a) quantitativo per il quale è stato pagato il prezzo ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

  2. b) deposito frigorifero in cui il quantitativo è immagazzinato;

  3. c) data limite per il prelievo.

Art. 7

1.

L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro vendutogli entro i 21 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara particolare in questione.

Il prelievio del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t cadauno.

Salvo caso di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, l'aggiudicatario dovrà sotenere le spese di magazzinaggio del burro a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

2.

L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, entro il termine di cui al paragrafo 1, prima del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta e costituisce la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. La cauzione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha pagato il prezzo e costituito la cauzione a norma del primo comma entro il termine fissato, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 verrà incamerata e sarà pure annullata la vendita dei quantitativi rimanenti.

Art. 8

1.

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, nella lingua o nelle lingue del paese esportatore ed in lingua russa:

«Regolamento (CEE) n. 2839/93: Burro destinato all'ex Unione Sovietica».

2.

Il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato nel suo imballaggio d'origine oppure previo condizionamento in un altro imballaggio, effettuato nello Stato membro in cui il burro è stato ritirato dall'ammasso. La competente autorità dello Stato membro nel cui territorio sono effettuate le operazioni di ricondizionamento provvede al controllo delle medesime.

Le spese di controllo sono a carico dell'operatore interessato.

In caso di ricondizionamento, occorre indicare sul nuovo imballaggio, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, la dicitura di cui al paragrafo 1.

3. Le formalità doganali di immissione in consumo nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzioni dell'Unione Sovietica devono essere espletate entro e non oltre il 31 marzo 1994.

Art. 9

1.

Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3002/92 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Tuttavia, se le prove sono fornite nei dodici mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione.

2. Se il burro è stato esportato e immesso in consumo in un paese terzo diverso dalle destinazioni prescritte e se viene addotta la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene incamerata, sulla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, soltanto la parte corrispondente alla differenza tra la cauzione stessa e il tasso di restituzione più basso in vigore alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione per il prodotto in causa.

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica nella fattispecie il disposto dei regolamenti (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2220/85 della Commissione9.

Art. 10

1. Per il burro venduto in forza del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T5 sono completati con la dicitura seguente:

— Sin restitución [Reglamento (CEE) no 2839/93]

— Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2839/93]

— Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2839/93]

— Anef epistrofis [Kanonismos (EOK) arith. 2839/93]

— Without refund [Regulation (EEC) No 2839/93]

— Sans restitution [Règlement (CEE) no 2839/93]

— Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2839/93]

— Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2839/93]

— Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2839/93].

3. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve contenere una o più d'una delle diciture seguenti:

— Destinado a la exportación hacia las Repúblicas de la ex-Unión Soviética

— Skal udfoeres til republikkerne i det tidligere Sovjetunionen

— Zur Ausfuhr in die Republikken der ehemaligen Sowjetunion

— Pros exagogi stis Dimokraties tis proin Sovietikis Enoseos

— To be exported to the Republics of the ex-Soviet Union

— Destiné à l'exportation vers les Républiques de l'ex-Union soviétique

— Da esportare nelle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica

— Voor uitvoer naar de Republieken van de voormalige Sowjetunie

— Destinada à exportaçao para às Repúblicas da ex-Uniao Soviética.

Art. 11

Ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che, nella settimana precedente, hanno formato oggetto di un contratto di vendita e/o sono stati ritirati in virtù del presente regolamento.