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REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/93 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

A. MISURE PROVVISORIE1 Con regolamento (CEE) n. 920/932, in appresso denominato «regolamento provvisorio», la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 8523 20 90. Con regolamento (CEE) n. 2206/933, il Consiglio ha prorogato il dazio di un periodo non superiore a due mesi.

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO2 Dopo l'adozione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne avevano fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione e alcune di esse hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

Due importatori, che non avevano collaborato all'inchiesta, hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni alla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio. Uno di essi ha chiesto e ottenuto un'audizione.

Su richiesta, le parti sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Si è inoltre concesso loro un termine ragionevole per formulare eventuali osservazioni.

La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate dalle parti oralmente o per iscritto modificando, se del caso, le sue conclusioni.

Considerati il volume e la complessità dei dati esaminati, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN OGGETTO/PRODOTTO SIMILE (7) Non essendo state presentate altre argomentazioni inerenti al prodotto in oggetto e al prodotto simile, il Consiglio adotta le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 7 a 12 del regolamento provvisorio.

D. TRATTAMENTO INDIVIDUALE DEGLI ESPORTATORI CINESI (8) Numerosi produttori della Repubblica popolare cinese hanno chiesto nuovamente alla Commissione di elaborare conclusioni separate per ciascuna delle loro società, senza però addurre prove complementari a quelle presentate prima delle conclusioni provvisorie e menzionate al considerando 13 del regolamento provvisorio.

A tale riguardo, la Commissione ricorda che il regolamento (CEE) n. 2423/88 non impone il trattamento individuale. La concessione di tale trattamento a determinati produttori, infatti, potrebbe influenzare o addirittura falsare il calcolo del dazio antidumping per tutto il paese. In pratica, inoltre, è estremamente difficile accertare, nel caso di un paese come la Repubblica popolare cinese, se una società sia realmente indipendente, in diritto e in fatto, dallo Stato, e in particolare se lo sia costantemente o soltanto in un determinato periodo.

Infine, visto che la concessione del trattamento individuale può causare l'istituzione di dazi a livelli inadeguati e consentire allo Stato di eludere le misure antidumping convogliando le esportazioni tramite l'esportatore con il dazio più basso, la Commissione è giunta alla conclusione che ci si potrà discostare dalla regola generale, in base a cui viene istituito un unico dazio antidumping per i paesi a commercio di Stato, soltanto quando si abbia l'assoluta certezza che l'efficacia della misura non è compromessa.

Gli accertamenti effettuati nel regolamento provvisorio in merito alla Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd durante l'inchiesta della Commissione dimostrano che il governo non interferisce nell'attività della società, a cui è stato quindi concesso il trattamento individuale. In base al principio delle legittime aspettative e della certezza giuridica, la Commissione ritiene opportuno mantenere tale trattamento per questa società. Del resto, il rischio di elusioni è minimo data la lieve differenza riscontrata tra il margine di dumping per questo produttore e quello applicabile agli altri.

Si mantengono quindi le conclusioni di cui al suddetto considerando 13.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

E. DUMPING 1. Valore normale (10) Per le conclusioni definitive, il valore normale è stato generalmente stabilito secondo gli stessi metodi utilizzati nella determinazione provvisoria del dumping, dopo aver preso in considerazione i fatti e argomenti supplementari presentati dalle parti.

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, un produttore di Taiwan ha affermato che si sarebbe dovuto calcolare il valore normale in base ai prezzi di tutte le vendite del prodotto simile sul mercato nazionale, comprese le vendite in perdita.

Come risulta dal considerando 18 del regolamento provvisorio, il valore normale per questo produttore di Taiwan è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base al prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per vendite del prodotto simile sul mercato interno effettuate in quantitativi tali da consentire un equo confronto.

Si è tuttavia riscontrato che la maggior parte delle vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto è stata effettuata con perdite considerevoli. La Commissione, pertanto, ha dovuto escludere dalla determinazione del valore normale le vendite di questo prodotto i cui prezzi non permettevano, nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, di recuperare tutti i costi equamente ripartiti.

Per quanto riguarda l'altro tipo di prodotto, il produttore ha potuto dimostrare che i suoi prezzi di vendita erano sufficientemente redditizi da poter essere considerati nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta. Per determinare il valore normale per questo tipo di prodotto, quindi, ci si è basati sui prezzi in questione.

Il produttore della Repubblica popolare cinese di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio ha dichiarato che il valore normale stabilito in base ad un'economia di mercato analoga, ossia Taiwan, doveva essere adeguato per riflettere il minore costo di fabbricazione in Cina.

La Commissione non può accettare questa argomentazione in quanto, per tener conto delle differenze di costo di un paese a commercio di Stato, ci si dovrebbe basare sui costi di produzione del paese, segnatamente quelli relativi alla manodopera, ai servizi e al trasporto, nonché sugli oneri immobiliari e degli altri mezzi di produzione che, non essendo determinati dalle forze di mercato, non consentirebbero un equo confronto.

Il Consiglio conferma queste conclusioni, nonché quelle di cui ai considerando da 15 a 23 del regolamento provvisorio per quanto concerne il valore normale.

2. Prezzi all'esportazione (14) Un produttore di Taiwan ha affermato che, per motivi di equità, la Commissione avrebbe dovuto escludere dal calcolo dei prezzi all'esportazione le vendite effettuate ai produttori comunitari denunzianti.

La Commissione, tuttavia, non può accettare tale esclusione poiché le vendite in questione sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative alla determinazione dei prezzi all'esportazione. Detto regolamento, infatti, non prevede esclusioni di tal genere e oltretutto, nel caso in esame, la situazione del cliente non incide sull'affidabilità dei prezzi stessi.

Nel considerando 28 si esamina il problema del pregiudizio autoprovocato.

Il Consiglio conferma queste posizioni e le conclusioni relative ai prezzi all'esportazione di cui ai considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio.

3. Confronto (16) Il produttore cinese di cui al considerando 31 del regolamento provvisorio ha obiettato che l'adeguamento del valore normale effettuato per tener conto delle diverse caratteristiche fisiche dei dischetti non certificati venduti per l'esportazione non rifletteva pienamente l'entità di queste differenze.

Nell'esaminare la questione, la Commissione ha riscontrato che l'acquisto di dischetti non certificati comporta determinati rischi per l'acquirente, il che richiede un adeguamento per tener conto delle diverse caratteristiche fisiche. Il produttore, però, non è stato in grado di fornire altri elementi di prova a sostegno della sua richiesta. La Commissione ritiene pertanto che l'adeguamento provvisorio rifletta pienamente le differenze riscontrate in termini di caratteristiche fisiche e ha deciso quindi di respingere la richiesta di adeguamenti supplementari.

Molti altri produttori cinesi e un produttore di Taiwan hanno dichiarato che, nel confrontare il valore normale sul mercato di Taiwan con il prezzo all'esportazione, non si erano effettuati adeguamenti che riflettessero le differenze tra le spese per le vendite dirette ai clienti OEM sul mercato di esportazione e quelle per le vendite ai clienti non OEM sul mercato nazionale. Nell'esaminare la situazione del produttore di Taiwan che ha effettuato vendite nazionali in quantitativi sufficienti per consentire un equo confronto, la Commissione non ha riscontrato differenze tra le spese di vendita sostenute e gli utili realizzati attraverso i vari canali di vendita. Non si sono quindi potuti effettuare adeguamenti al riguardo.

4. Margini di dumping (18) In base alle modifiche apportate ai calcoli del valore normale e del prezzo all'esportazione, la Commissione ha ottenuto i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del valore cif e stabiliti, per ciascuna delle società in questione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci4:

- Giappone Memorex Telex Japan Ltd: 49,0 % Hitachi Maxell Ltd: 32,8 % TDK Ltd: 44,8 % Sony: 60,1 % - Taiwan CIS Technology Ltd: 19,8 % Megamedia Ltd: 32,7 % - Cina Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd: 35,6 % Altre società: 39,4 % (19) Per quanto riguarda i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, non sono pervenuti commenti alle conclusioni della Commissione di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio. Il Consiglio conferma pertanto tali conclusioni e fissa il margine di dumping che per detti produttori è fissato al livello dei più elevati margini rispettivamente stabiliti.

F. INDUSTRIA COMUNITARIA (20) I produttori giapponesi e cinesi hanno contestato le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 39 a 47 del regolamento provvisorio secondo le quali i cinque produttori ricorrenti rappresentano una proporzione rilevante della produzione comunitaria di microfloppy da 3,5 pollici e possono quindi essere definiti «industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Essi dichiarano in particolare che la produzione dei produttori comunitari collegati ai produttori dei paesi oggetto della procedura si sarebbe dovuta includere nella produzione comunitaria totale onde determinare se la produzione dei cinque denunzianti costituisse una proporzione rilevante della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la prassi delle istituzioni comunitarie, la produzione comunitaria totale corrisponde esclusivamente alla produzione dei produttori comunitari non esclusi per i motivi di cui al primo trattino del suddetto articolo 4, paragrafo 5. Nel determinare se l'industria comunitaria rappresenti una proporzione rilevante di questa produzione, pertanto, si deve escludere a maggior ragione dalla produzione comunitaria totale la produzione dei produttori che non rientrano nella definizione dell'industria comunitaria perché collegati agli esportatori.

Il principio di base dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 è che nel determinare il pregiudizio non si dovrebbe consentire ai produttori collegati agli esportatori di chiedere un risarcimento per pratiche commerciali sleali in quanto, attraverso questo collegamento, potrebbero aver partecipato a pratiche di dumping pregiudizievoli o averne tratto vantaggio. Solo escludendo, ove necessario, questi produttori le istituzione comunitarie possono avere un quadro non falsato e obiettivo degli effetti delle importazioni in dumping. Altrimenti, oltre a contribuire al pregiudizio, i produttori collegati agli esportatori, o che beneficiano del dumping per altri motivi, potrebbero compromettere - o addirittura bloccare - i tentativi dei produttori comunitari ricorrenti di ottenere il risarcimento che spetta loro per il pregiudizio subito a causa delle importazioni in dumping.

La Commissione mantiene pertanto le conclusioni dei considerando da 39 a 47 del regolamento provvisorio, secondo le quali i produttori comunitari collegati ai produttori giapponesi devono essere esclusi dal concetto di industria comunitaria; su queste basi, la produzione di microfloppy da 3,5 pollici dei produttori ricorrenti ha rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 77 % circa della produzione comunitaria totale.

Il Consiglio conferma queste conclusioni.

G. PREGIUDIZIO 1. Cumulo degli effetti delle importazioni in dumping (22) Alcuni produttori giapponesi hanno contestato le conclusioni della Commissione in materia di cumulo di cui ai considerando da 50 a 52 del regolamento provvisorio, senza però presentare argomentazioni o elementi nuovi. Il Consiglio conferma le summenzionate conclusioni della Commissione.

2. Prezzi delle importazioni in dumping (23) Un produttore giapponese e i produttori della Repubblica popolare cinese hanno contestato le basi del considerando 55 del regolamento provvisorio in cui la Commissione affermava che, in molti casi, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta i prezzi dei microfloppy da 3,5 pollici importati erano diminuiti di oltre il 75 %.

La Commissione ha riesaminato i dati disponibili relativi alla tendenza dei prezzi all'esportazione dal 1988 in poi, riscontrando una diminuzione considerevole compresa, a seconda delle società e del tipo di prodotto, tra il 23 % e il 79 %.

Nel confrontare i prezzi applicati all'inizio e alla fine del periodo dell'inchiesta (dodici mesi), si è riscontrata una diminuzione media del 13 % per i microfloppy da 3,5 pollici non di marca e del 31 % per quelli di marca.

Un produttore giapponese ha dichiarato che, nel determinare le sottoquotazioni di prezzo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che le vendite effettuate dalla consociata tedesca ad un distributore esclusivo sul mercato francese sono avvenute ad un livello commerciale diverso da quello delle vendite corrispondenti dell'industria comunitaria.

Di conseguenza, la Commissione ha ricalcolato le sottoquotazioni per questo produttore giapponese.

Detto produttore, tuttavia, non ha fornito elementi che dimostrassero una differenza tra le mansioni o attività del distributore in Francia e quelle di altri distributori nella Comunità. La Commissione ha quindi stabilito, per questo produttore, i prezzi ai distributori e li ha confrontati con i prezzi di vendita ai distributori dell'industria comunitaria. Si è inoltre proceduto ad un confronto, allo stesso livello, dei prezzi applicati ad altre categorie di clienti.

Dal nuovo confronto dei prezzi risulta un margine di sottoquotazione compreso nella gamma di cui al considerando 55 del regolamento provvisorio.

Il Consiglio conferma queste conclusioni e quelle del considerando 55 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria (26) Non essendo state presentate nuove argomentazioni o informazioni, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 56 a 61 del regolamento provvisorio sulla situazione dell'industria comunitaria e quelle relative al pregiudizio, di cui al considerando 62.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (27) Due produttori giapponesi hanno contestato, adducendo che le quote di mercato delle importazioni dal Giappone erano considerevolmente diminuite nel periodo in questione, le conclusioni della Commissione di cui al considerando 66 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'effetto delle importazioni da paesi terzi non contemplati dalla procedura non hanno alterato il fatto che le importazioni in dumping dal Giappone, da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno causato grave pregiudizio all'industria comunitaria. Questi produttori, pertanto, hanno chiesto che gli effetti delle importazioni dal Giappone non vengano analizzati insieme a quelli delle importazioni dagli altri paesi in oggetto.

La Commissione ricorda che le istituzioni della Comunità seguono da sempre una prassi, avallata dalla Corte di giustizia, che consiste nell'esaminare globalmente gli effetti delle importazioni in dumping, tranne per i casi in cui il livello delle importazioni in dumping da un determinato paese è trascurabile o non contribuisce comunque al pregiudizio.

Nel considerando 54 del regolamento provvisorio, la Commissione riconosce che, tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni in dumping di microfloppy da 3,5 pollici provenienti dal Giappone sono diminuite, conservando però una quota di mercato considerevole (22 %) e circa il doppio di quella dell'industria comunitaria.

Inoltre, considerate complessivamente, le importazioni in dumping dai tre paesi in questione hanno raggiunto, nel periodo dell'inchiesta, una quota di mercato del 33,8 % che, combinata con il notevole ribasso dei prezzi dovuto alle sottoquotazioni di queste importazioni in dumping, ha sicuramente avuto un effetto negativo sulla situazione della giovane industria comunitaria.

La Commissione mantiene pertanto le conclusioni del suddetto considerando 66.

Due produttori giapponesi hanno contestato il fatto che, nel considerando 57 del regolamento provvisorio, la Commissione considerasse un indicatore di grave pregiudizio la sottoutilizzazione degli impianti mentre, al tempo stesso, i produttori comunitari ricorrenti importavano quantitativi talvolta ingenti del prodotto in questione dei paesi oggetto della procedura. L'industria comunitaria, quindi, stava causando a sé stessa un pregiudizio.

Come sottolineato nel considerando 43 del regolamento provvisorio, nel periodo dell'inchiesta le importazioni di microfloppy da 3,5 pollici di tutti i produttori comunitari meno uno hanno rappresentato solo una modesta percentuale delle loro vendite. Le argomentazioni addotte dal Giappone, pertanto, non sono corroborate dai fatti.

Va osservato che il produttore ricorrente, oltre a un alto livello di importazioni, aveva anche un alto tasso di utilizzazione degli impianti. Il fatto che la Commissione riconosca la sottoutilizzazione generale degli impianti non è pertanto in contraddizione con le importazioni di microfloppy da 3,5 pollici. Tali importazioni, infatti, sono una conseguenza del fatto che, a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi in questione, il produttore non ha potuto finanziare gli investimenti necessari per sviluppare una capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda nella Comunità. L'unica via possibile per il produttore era, all'epoca, l'autodifesa, per cui non ha arrecato a sé stesso nessun pregiudizio.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio e all'incidenza di altri fattori nonché quelle contenute nei considerando da 64 a 74 del regolamento provvisorio.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (30) Due produttori giapponesi hanno sostenuto che istituire dazi in un periodo in cui le forniture scarseggiano sul mercato comunitario e l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda servirebbe solo a far aumentare costi e prezzi, a scapito delle società di duplicazione e dei consumatori.

Nel considerando 78 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che l'attuale produzione dell'industria comunitaria non basta per far fronte al recente aumento della domanda sul mercato comunitario. Sin dalla fine del periodo dell'inchiesta, tuttavia, per reagire in modo adeguato a questo stato di cose l'industria comunitaria si è adoperata per aumentare la sua capacità produttiva e si prevede che continuerà ad investire nel settore in quanto i dazi antidumping hanno allentato temporaneamente la pressione dei prezzi delle importazioni sleali. Per rispondere in modo più incisivo all'andamento del mercato, inoltre, altri produttori comunitari hanno aperto impianti di produzione nella Comunità. Secondo la Commissione, è fondamentale che l'industria comunitaria ricorrente e questi nuovi produttori comunitari indipendenti abbiano la possibilità di ragggiungere, in condizioni commerciali eque e non falsate dal dumping, i livelli di redditività necessari per la vitalità economica. La Commissione mantiene pertanto le sue conclusioni sull'interesse della Comunità di cui ai considerando da 75 a 80 del regolamento provvisorio.

Un importatore ha dichiarato che l'istituzione di un dazio antidumping definitivo servirebbe solo a far aumentare i costi per gli utilizzatori senza aiutare in alcun modo l'industria comunitaria, poiché i produttori e gli esportatori dei paesi non soggetti a dazio trarrebbero vantaggio dai prezzi più elevati per aumentare le loro quote di mercato a prezzi inferiori a quelli necessari all'industria comunitaria.

La Commissione fa notare, tuttavia, che la presente procedura ha lo scopo di affrontare i problemi causati dalle importazioni in dumping dai paesi in questione, e che nessuna misura antidumping mira a tutelare l'industria comunitaria dalla normale equa concorrenza, caratterizzata da un libero accesso al mercato.

Non essendo state presentate altre argomentazioni, il Consiglio conferma queste conclusioni e quelle di cui ai considerando da 75 a 85 del regolamento provvisorio.

J. DAZIO (33) Al fine di determinare il dazio provvisorio, la Commissione ha stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio basandosi sui costi di produzione e aggiungendo un margine di utile del 10 %. Il ricorrente sostiene che questo margine non basta per coprire gli investimenti necessari all'industria comunitaria per aumentare la capacità di produzione, le esigenze del marketing e le spese per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, e che la Commissione dovrebbe optare per un margine di utile compreso tra il 12 % e il 16 % del fatturato nel calcolare l'aumento dei prezzi necessario per eliminare il pregiudizio.

La Commissione ribadisce che, viste le ingenti spese sostenute nel periodo dell'inchiesta, non sarebbe realistico aspettarsi per l'industria comunitaria margini di utile superiori al 10 %, considerato il minimo indispensabile per garantire la vitalità dell'industria.

Un produttore giapponese ha sostenuto che, nel calcolare il dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha attribuito ai produttori dei paesi in questione non solo il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni da questi paesi, ma anche quello causato da altri fattori, segnatamente le importazioni dai paesi non contemplati dalla procedura.

La Commissione respinge quest'affermazione.

Nel valutare la situazione globale, la Commissione ha esaminato tutte le possibili cause di pregiudizio onde accertarsi che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non fosse attribuibile, in realtà, a fattori diversi dalle importazioni dal Giappone, da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese. Come si è detto nel considerando 66 del regolamento provvisorio, dall'esame delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla procedura è emerso che, anche se parte del pregiudizio poteva essere attribuita a queste importazioni, rimaneva inalterato il fatto che le importazioni in dumping dai paesi oggetto della procedura, considerate isolatamente, avevano causato un grave pregiudizio.

In linea con la prassi comunitaria, inoltre, la Commissione è intervenuta per eliminare il pregiudizio istituendo dazi solo fino a concorrenza dei margini di dumping o dei margini di svendita determinati singolarmente per i produttori responsabili del dumping. È pertanto evidente che, adottando quest'impostazione, la Commissione elimina soltanto il pregiudizio causato da ciascun esportatore con le sue importazioni in dumping e, pertanto, non attribuisce alle importazioni in dumping nessun elemento di pregiudizio ascrivibile ad altri fattori.

La differenza tra i prezzi per l'industria comunitaria, stabiliti secondo il metodo di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio, e i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione, come spiegato nel considerando 55 del regolamento provvisorio adeguato dal considerando 27 del presente regolamento, espressa in media ponderata e in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80, è risultata superiore ai margini di dumping accertati per tutti i produttori di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, mentre varia tra il 6,1 e il 40,9 % per i produttori giapponesi.

Per quanto riguarda i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ritiene che il risultato dell'inchiesta costituisca la base più appropriata per stabilire il livello del dazio, e conclude quindi che verrà applicato loro il livello massimo del dazio determinato per un produttore dello stesso paese.

Il Consiglio conferma le summenzionate conclusioni della Commissione nonché la determinazione del dazio da applicare, comne risulta dai considerando dall'81 all'85 del regolamento provvisorio.

K. IMPEGNI (38) Numerosi produttori hanno offerto impegni, ma la Commissione li ha informati che, nel caso in esame, non può accettarli perché ritiene che il grado di non collaborazione alla procedura, la rapida evoluzione tecnologica del prodotto e la variabilità dei prezzi renderebbero estremamente difficile controllare l'osservanza degli impegni. Probabilmente, inoltre, l'alto livello di mobilità degli impianti di produzione nell'industria non contribuirebbe a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio decide che le misure saranno istituite sotto forma di dazi antidumping definitivi.

L. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (40) Visti i margini di dumping stabiliti, il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e la precaria situazione finanziaria di quest'ultima, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio per tutte le società. Qualora il dazio provvisorio fosse più elevato dell'aliquota del dazio definitivamente istituito, l'importe riscosso non supererà il dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex852320 90 (codice Taric 85232090*40) e originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, ad eccezione dei microfloppy da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.

2.

L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

  1. a) 40,9 % per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Giappone (codice addizionale Taric:

    — Memorex Telex Japan Ltd:

    — TDK:

  2. b) 32,7 % per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari di Taiwan (codice addizionale Taric:

    — CIS Technology:

  3. c) 39,4 % per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Repubblica popolare cinese (codice addizionale Taric:

    — Hanny Magnetics:

8708 ), fatta eccezione per le importazioni prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, cui si applicano le aliquote seguenti:

(codice addizionale Taric: 8705),

6,1 % —Hitachi-Maxwell:

(codice addizionale Taric: 8706),

20,6 %

(codice addizionale Taric: 8707); 26,7 %

8710 ), fatta eccezione per le importazioni prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla seguente società, cui si applica l'aliquota seguente:

(codice addizionale Taric:8709); 19,8 %

8712 ), fatta eccezione per le importazioni prodotte e vendute per l'esportazione nella Comunità dalla seguente società, cui si applica l'aliquota seguente:

(codice addizionale Taric: 8711).

35,6 %

3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Art. 2

1. Vengono riscossi definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 920/93 per i microfloppy da 3,5 pollici. Qualora il dazio provvisorio fosse più elevato dell'aliquota del dazio definitivamente istituito, l'importo riscosso non supererà quello del dazio antidumping definitivo.

2. Gli importi depositati che superano l'aliquota del dazo definitivo sono svincolati.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS