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REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/93 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1993 recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare1, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/922, in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione di:

- 2 000 t di pomodori diversi dai pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,

- 2 000 t di pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,

- 200 t di fichi freschi del codice NC ex 0804 20 10, per il periodo dal 1o novembre al 30 aprile,

- 1 500 t di fragole fresche del codice NC ex 0810 10 90, per il periodo dal 1o novembre al 28 febbraio, originari dei paesi in questione;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono stati gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo concernente il contingente tariffario relativo ai pomodori ciliegie, fichi freschi e fragole,

- a concorrenza del 60 % di detti dazi per quanto riguarda il contingente relativo ai pomodori, diversi dai pomodori ciliegie, e che tali tassi massimi di riduzione sono stati applicabili fin dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

"" ID="01">09.1601> ID="02">ex 0702 00 10> ID="03">Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994> ID="04">2 000> ID="05">4,4

minimo 0,8 ECU/100 kg netti "> ID="01">09.1613> ID="02">ex 0702 00 10> ID="03">Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994> ID="04">2 000> ID="05">0

"> ID="01">09.1608> ID="02">ex 0804 20 10> ID="03">Fichi freschi, dal 1o novembre 1993 al 30 aprile 1994> ID="04">200> ID="05">0

"> ID="01">09.1603> ID="02">ex 0810 10 90> ID="03">Fragole fresche, dal 1o novembre 1993 al 28 febbraio 1994> ID="04">1 500> ID="05">0

""1 I codici Taric figurano in allegato.

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Art. 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Art. 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Art. 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

Art. 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione