REGOLAMENTO (CE) N. 3172/93 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1993 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento per la produzione di carni macinate
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/932, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/934, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;
considerando che l'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;
considerando che attualmente l'approvvigionamento comunitario di carni atte alla produzione di carne macinata è relativamente ridotto; che, per garantire una corretta gestione del mercato, è auspicabile limitare le vendite di intervento ai produttori di carne macinata riconosciuti a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE5, modificata da ultimo dalla direttiva 92/110/CEE6;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Sono messe in vendita mediante gara circa 5 100 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito, acquistate dopo il 1o ottobre 1992.
Nell'allegato I figurano le informazioni dettagliate in merito ai quantitativi.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84 e del presente regolamento.
Art. 2
1. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
2. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 24 novembre 1993.
3. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.
Art. 3
1. L'offerta è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica iscritta nell'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma della direttiva 88/657/CEE, in qualità di produttore di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.
2. L'offerta dev'essere accompagnata:
— dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/657/CEE, entro quattro mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento;
— dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.
3. Gli acquirenti tengono una contabilità aggiornata che permetta di verificare l'utilizzazione delle carni acquistate, in particolare di controllare la corrispondenza tra i quantitativi acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo di intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.
4.
Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento, è escluso da eventuali vendite dello stesso tipo qualsiasi acquirente che, salvo forza maggiore, non abbia presentato, entro quattro mesi dalla suddetta data, i dati necessari per comprovare il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro in cui viene prodotta la carne macinata.
Su domanda debitamente giustificata, il periodo di cui sopra può essere prorogato di un mese, se l'acquirente non sia stato in grado di fornire le prove, pur essendosi fatto parte diligente per procurarsele e comunicarle entro i termini prescritti.
Art. 4
L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >Kratos melosProiontaPosotitestonoi111 Elachistes times poliseos ekfrazomenes setono111111"> ID="1">UNITED KINGDOM> ID="2">- Forequarter flanks> ID="3">1 700> ID="4">1 470"> ID="2">- Thin flanks> ID="3">1 700> ID="4">1 470"> ID="2">- Pony> ID="3">1 700> ID="4">2 050"" Oi times aftes efarmozontai symfona me tis diataxeis toy arthroyparagrafostoy kanonismoyEOKarith> (1) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2173/79. (2) Disse priser gaelder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2173/79. (3) Diese Preise gelten gemaess Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79. (4) 17 1 (). 2173/79. (5) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 171 of Regulation (EEC) No 2173/79. (6) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79. (7) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79. (8) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79. (9) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79. PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel. (0734) 58 36 26 Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50.