REGOLAMENTO (CE) N. 3254/93 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1993 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo1, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione2 ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 occorre stabilire, per la fine del 1993 e per il 1994, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo di ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;
considerando che per raggiungere l'obiettivo del regime d'approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93, e in particolare per alleviare lo stato di svantaggio naturale in cui si trovano le isole minori del mar Egeo senza ostacolare lo sviluppo del potenziale produttivo locale, è opportuno ammettere che taluni ortofrutticoli originari di un'isola minore possono partecipare a tale regime, a condizione che tali prodotti di base risultino eccedentari rispetto al fabbisogno specifico di tale isola; che deve essere dunque definito l'importo dell'aiuto forfettario da concedere per la fornitura nelle isole minori del mar Egeo di tali prodotti provenienti da altre isole minori, nonché le misure di controllo necessarie per gestire tale sistema d'approvvigionamento;
considerando che è opportuno stabilire le sanzioni applicabili in caso di frode;
considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere applicate senza indugio;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, negli allegati I e II del presente regolamento sono stabiliti i quantitativi del bilancio di previsione sull'approvvigionamento di ortofrutticoli che beneficiano dell'aiuto comunitario per il 1993 e il 1994.
Art. 2
L'aiuto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso:
— per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, a concorrenza di un quantitativo annuo di 1 000 t,
— per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, raccolte nell'isola di Naxo, a concorrenza di un quantitativo annuo di 3 000 t,
— per i pomodori raccolti nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 2 000 t,
— per le zucchine raccolte nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 300 t,
— siano eccedentari rispetto al fabbisogno dell'isola di cui sono originari,
— siano stati oggetto di una certificazione d'origine.
spediti, nel quadro del bilancio d'approvvigionamento, verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del medesimo regolamento (CEE) n. 2958/93.
Per beneficiare della disposizione di cui al primo comma è necessario che i succitati prodotti
A tal fine la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto previsti all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2958/93, recano nella casella 24 l'indicazione «prodotto originario dell'isola» seguita dal nome dell'isola minore di cui il prodotto è originario.
Art. 3
La Grecia designa l'autorità competente per:
a) il rilascio del certificato di aiuto previsto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2958/93,
b) il pagamento dell'aiuto agli operatori interessati.
Art. 4
1. Una domanda di certificato può essere accolta soltanto se:
a) il quantitativo non supera il quantitativo massimo previsto nel bilancio di approvvigionamento;
b) la prova che l'interessato ha costituito la cauzione prevista all'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2958/93 è stata fornita entro il termine stabilito dalle autorità competenti per la presentazione delle domande di certificati.
2. I certificati sono rilasciati entro il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese.
3. Qualora i certificati vengano rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato è svincolata.
4. Nel corso dell'ultima settimana del mese che precede quello stabilito per la presentazione delle domande, l'autorità competente pubblica il quantitativo massimo disponibile.
Art. 5
I certificati di aiuto scadono l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di rilascio.
Art. 6
1. Qualora l'aiuto sia stato indebitamente pagato, le autorità competenti greche procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. In caso di frode, si applica inoltre una penale pari alla metà degli importi indebitamente versati. Si applica il tasso d'interesse vigente per operazioni di recupero analoghe nel diritto nazionale.
2. L'aiuto recuperato, e eventualmente, gli interessi e la penale vengono versati agli organismi o ai servizi di pagamento, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG proporzionalmente al finanziamento comunitario.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione