REGOLAMENTO (CE) N. 3295/93 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1993 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissine2, in particolare l'articolo 9,
considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci decritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/924, dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio5;
considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 1 della tabella allegata;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.
Art. 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione