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REGOLAMENTO (CE) N. 3335/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso talune destinazioni e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1500/93

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/932, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione nelle repubbliche sorte dallo scioglimento dell'URSS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/934, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio5, modificato dal regolamento (CEE) n. 251/936, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/938;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che per un migliore svolgimento delle operazioni di esportazione occorre derogare a talune disposizioni relative allo svincolo di tale cauzione;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/9310;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1500/93 della Commissione11;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Si procede alla vendita di circa:

— 30 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;

— 10 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni devono essere importate in una o più delle Repubbliche di cui all'allegato I.

3.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione1. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato II.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

— riguardano carni con osso oppure carni disossate;

— riguardano un quantitativo minimo globale di 5 000 t;

— vertono su un numero uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;

— per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato III, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 Agrec b; telefax (02) 296 60 27].

7. Gli organismi d'intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6.

8. Sono prese in considerazione per la gara solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 dicembre 1993.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato IV.

Art. 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Art. 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

— 300 ECU/100 kg di carni con osso,

— 500 ECU/100 kg di carni disossate.

Art. 4

1.

Le carni vedute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 3335/93];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 3335/93];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 3335/93];

Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 3335/93];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 3335/93];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 3335/93];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 3335/93];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 3335/93];

Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 3335/93].

2.

Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3002/92, è svincolata una parte della cauzione quando si accerti che i prodotti hanno raggiunto una delle destinazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c) dello stesso regolamento. La parte da svincolare corrisponde all'importo della cauzione depositata meno 165 ECU/100 kg, in peso del prodotto.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione