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REGOLAMENTO (CE) N. 3491/93 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1993 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure di accompagnamento sono state messe in applicazione a decorrere dal 1o marzo 1992 da un accordo interinale sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria1, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991;

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale o orientale, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale e all'accordo europeo è provvisoriamente applicato a decorrere dal 1o luglio 19932, in attesa dell'espletamento delle procedure di conclusione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 19923, stabilisce le procedure per l'applicazione di detto accordo interinale;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo europeo rifacendosi alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 519/92;

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre, nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo europeo, stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, dal regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni4 e dal regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea5;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo europeo;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato;

considerando che sono state stabilite norme specifiche per quanto riguarda le misure di salvaguardia per i prodotti tessili, oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo europeo;

considerando che occorre introdurre alcune procedure specifiche per l'applicazione delle misure di salvaguardia nei settori agricoli,

TITOLO I Prodotti agricoli

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al regime dei prelievi, nonché per i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 50 e 2003 10 10, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 4 dell'accordo europeo, in appresso denominato «accordo», sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/921 o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Dette disposizioni possono prevedere l'introduzione di un regime di certificati d'importazione nei settori per i quali tali certificati non sono previsti dall'organizzazione comune di mercato.

TITOLO II Misure di protezione

Art. 2

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui all'articolo 28 e all'articolo 117, paragrafo 2 dell'accordo stesso. Se necessario, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Art. 3

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 62 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88; queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 6 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dall'Ungheria conformemente all'articolo 62 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni, in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Art. 4

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 29 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2423/88 e secondo la procedura prevista all'articolo 33, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d) dell'accordo.

Art. 5

1.

Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 30 o 31 dell'accordo, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta di applicazione. Se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'Ungheria e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con l'Ungheria nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2.

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, in appresso denominato «comitato».

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione constata di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro che sono da applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 30 o 31 dell'accordo:

— essa ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato;

— informa simultaneamente l'Ungheria e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

— comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4.

Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma o al paragrafo 3.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 30 e 31 dell'accordo.

5.

La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e all'Ungheria; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

Le decisione è immediatamente applicabile.

6. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

7. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Art. 6

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 30 o 31 dell'accordo.

2.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 5, paragrafi 7 e 8.

In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura prevista al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Art. 7

Le procedure previste agli articoli 5 e 6 non si applicano ai prodotti del protocollo n. 1 dell'accordo.

Art. 8

In deroga agli articoli 5 e 6, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 21 o 30 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché degli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste all'articolo 21 o all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Art. 9

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Art. 10

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 109 H e 109 I, secondo le procedure ivi previste.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (6) Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22).