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REGOLAMENTO (CE) N. 3453/93 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 301, modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/922, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/924, prevede le modalità di ripartizione del quantitativo complessivo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori; che per garantire un'equa assegnazione dei quantitativi è opportuno che la ripartizione non sia globale, ma avvenga per ciascuno dei due gruppi di paesi, ossia per la Polonia, da un lato, e gli altri paesi, dall'altro; che è opportuno prevedere che i quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre di un dato anno possano essere assegnati indifferentemente ai due gruppi di operatori, per permetterne l'utilizzazione ottimale; che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1707/90 a partire dall'inizio della campagna 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1707/90, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Ciascuno di questi due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Polonia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81, e dall'altro quello attribuito agli altri paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento, viene ripartito:

  1. a) per l'80 % agli operatori che hanno ottenuto titoli di importazione nei tre anni civili precedenti;

  2. b) per il 20 % agli altri operatori.

Tuttavia, il volume ancora disponibile alla data del 15 ottobre è attribuito indifferentemente ad entrambi i gruppi di operatori.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione