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REGOLAMENTO (CE) N. 3640/93 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1993 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 991/93 del Consiglio, del 23 aprile 1993, che proroga le disposizioni prese nel quadro dell'accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT2, la Comunità si è impegnata, per il 1993, ad aprire un contingente d'importazione in Spagna di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo, detratti i quantitativi di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali importati in detto paese nello stesso anno; che i quantitativi di granturco e di sorgo importati devono essere utilizzati o trasformati in Spagna; che questo accordo è di esclusiva competenza della Comunità;

considerando che, ai fini della messa in atto di tale accordo, si è deciso di mantenere, fra le disposizioni prorogate, la possibilità di procedere ad acquisti sul mercato mondiale o di applicare un regime di riduzione del prelievo all'importazione; che, tuttavia, le importazioni realizzate in Spagna a condizioni preferenziali possono suscitare difficoltà sul mercato comunitario; che, per ovviare a siffatto inconveniente, è opportuno prevedere la possibilità di applicare un dazio compensativo ai prodotti trasformati esportati verso i paesi terzi o verso la Comunità;

considerando che il cumulo dei vantaggi scaturenti sia dal regime istituito dal presente regolamento, sia dal regime applicabile - a norma del regolamento (CEE) n. 715/903 - all'importazione nella CEE di sorgo e di granturco originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare, rischia di causare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati in virtù del presente regolamento;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento vengano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 e dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna, nel 1993, di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.

Art. 2

1. I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ridotti in proporzione ai quantitativi di glutine di granturco, di trebbie di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da pasesi terzi nel 1993. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/925.

2. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1 sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna.

Art. 3

1. Fatto salvo l'articolo 4, all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna, ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 2, al prelievo fissato conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applica una riduzione.

2.

L'importo della riduzione è fissato, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a un livello che consenta di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo. La riduzione del prelievo può essere fissata anche mediante gara.

La riduzione può essere differenziata in caso d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90.

3. La riduzione si applica alle importazioni di granturco e di sorgo effettuate in Spagna in base a un titolo valido soltanto in detto Stato membro.

Art. 4

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1, può essere deciso, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di quantitativi di granturco e di sorgo (di un volume da determinarsi) e li sottoponga al regime del deposito doganale in Spagna, a norma del regolamento (CEE) n. 2503/881, relativo ai depositi doganali e del regolamento (CEE) n. 2561/902, che stabilisce talune disposizioni di applicazione di detto regolamento.

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno portoghese secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato.

3.

All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un prelievo agricolo pari alla media dei prelievi applicabili in Spagna ai cereali in oggetto nei primi 25 giorni del mese precedente la data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, previa detrazione della differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento spagnolo.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento, il prezzo di vendita, detratto il prelievo, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3492/903.

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento spagnolo contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.

Art. 5

La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire:

— i quantitativi di granturco e di sorgo importati in Spagna dai paesi terzi;

— i quantitativi di glutini di granturco, di trebbie di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna.

A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Art. 6

Le importazioni di cui all'articolo 2 sono effettuate, per un anno determinato, al più tardi alla fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di difficoltà tecniche, debitamente constatate dalla Commissione, può essere fissato, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione la cui data di scadenza ecceda il termine sopra indicato.

Art. 7

In caso di perturbazione dei mercati dei prodotti derivati dal granturco e dal sorgo, può essere istituito, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un dazio compensativo per l'esportazione dei prodotti in questione dalla Spagna o per la loro spedizione negli altri Stati membri.

Art. 8

Secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono adottate:

— le misure necessarie a garantire che i cereali che hanno beneficiato della riduzione del prelievo siano trasformati o utilizzati in Spagna; queste misure possono prevedere, in particolare, la costituzione di una cauzione;

— le altre modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al rilascio dei titoli d'importazione; tali modalità possono prevedere che i titoli siano rilasciati soltanto in Spagna e previo accordo della Commissione.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS