REGOLAMENTO (CE) N. 317/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativo alla revoca di concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e l'Austria (Grundig Austria GmbH)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, in appresso denominato «accordo», è stato firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721;
considerando che l'accordo abolisce i dazi doganali negli scambi tra la Comunità e l'Austria per quanto riguarda i prodotti industriali originari delle parti contraenti ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo;
considerando che a norma dell'accordo le parti devono garantire condizioni di concorrenza leale per gli scambi;
considerando che l'articolo 23, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo stabilisce che ogni aiuto pubblico nell'ambito degli scambi tra la Comunità e l'Austria che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese oppure la produzione di determinati prodotti, è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo;
considerando che, in una dichiarazione pubblicata contemporaneamente all'accordo, la Comunità afferma di avere intenzione di esaminare eventuali pratiche contrarie all'articolo suddetto in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato;
considerando che nel gennaio 1993 la Commissione ha appreso che nel maggio 1991 e nel giugno 1992 il consiglio comunale di Vienna aveva accordato alla Grundig Austria GmbH un aiuto dell'importo massimo di 100 milioni di scellini austriaci per contribuire alle spese di un programma di investimento di 1 000 milioni di scellini austriaci nello stabilimento di Vienna del gruppo Grundig;
considerando che il programma di investimento oggetto dell'aiuto mirava a razionalizzare ed espandere la produzione nello stabilimento di Vienna;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2837/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria2, stabilisce che in tali circostanze la Commissione deve esaminare la questione, di propria iniziativa oppure a richiesta di uno Stato membro, e decidere se le pratiche in questione sono compatibili con l'accordo;
considerando che le prime informazioni chieste dalla Commissione al governo austriaco sono state inviate nel febbraio 1993;
considerando che, dopo una valutazione del caso e ulteriori contatti con le autorità austriache nel febbraio 1993, il caso Grundig-Vienna è stato ufficialmente sottoposto al comitato misto il 25 febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) dell'accordo;
considerando che nella riunione del comitato la Commissione ha comunicato alle autorità austriache che, in base alle prime informazioni inviate, riteneva che l'aiuto pubblico in questione fosse incompatibile con l'articolo 23 dell'accordo e che, in base ai criteri previsti dal metodo adottato dalla Commissione per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato agli aiuti regionali, il programma di investimento della Grundig Austria GmbH a Vienna non avrebbe potuto beneficiare dell'aiuto regionale;
considerando che nella riunione del comitato entrambe le parti hanno concordato di tenere una riunione di esperti nell'intento di chiarire taluni elementi e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile;
considerando che le ulteriori informazioni chieste dalla Commissione alle autorità austriache sono state inviate nel marzo 1993;
considerando che il 23 aprile 1993 la Commissione ha trasmesso alle autorità austriache una nota ufficiale in data 16 aprile 1993 nella quale si ribadiva l'incompatibilità dell'aiuto pubblico in questione con l'articolo 23 dell'accordo;
considerando che nella riunione di esperti del 13 maggio 1993 non è stata raggiunta una soluzione accettabile per le due parti;
considerando che le informazioni successive inviate dalle autorità austriache nel maggio 1993 non consentono alla Commissione di modificare il suo parere sull'incompatibilità dell'aiuto in questione con l'articolo 23 dell'accordo;
considerando che l'aiuto in questione ha coperto parte dei costi che la Grundig Austria GmbH avrebbe dovuto sostenere direttamente per razionalizzare ed espandere la produzione nello stabilimento di Vienna e che, di conseguenza, ha rafforzato la sua posizione di concorrenza nei confronti di altri concorrenti;
considerando che l'85 % della produzione di apparecchi televisivi della Grundig nello stabilimento di Vienna viene esportata nella Comunità, beneficiando delle preferenze tariffarie a norma dell'accordo;
considerando che nel mercato estremamente competitivo degli apparecchi televisivi, nel quale operano produttori comunitari, un aiuto pubblico ingiustificato alla Grundig Austria GmbH provoca distorsioni della concorrenza e degli scambi tra la Comunità e l'Austria e favorisce le esportazioni di Grundig dallo stabilimento di Vienna;
considerando che gli aiuti pubblici determinano anche scelta della localizzazione delle attività industriali, quando esistano sedi alternative, e che l'aiuto in questione è solo il più recente di una serie di aiuti considerevoli concessi dalle autorità austriache alla Grundig Austria GmbH, a partire almeno dal 1983, per razionalizzare la produzione e richiamare attività industriali da altre località;
considerando che, date le prospettive di contrazione della domanda e di inasprimento della concorrenza sul mercato degli apparecchi televisivi, un aiuto alla razionalizzazione e all'espansione della produzione, in condizioni nelle quali nessun altro produttore della Comunità europea ne avrebbe potuto formare oggetto, provoca gravi difficoltà;
considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 dell'accordo, se una parte contraente non ha messo fine alle pratiche contestate nel termine fissato dal comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per porre rimedio alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie;
considerando che la misura di salvaguardia che appare più idonea per porre rimedio alla distorsione della concorrenza e alle ripercussioni sul commercio che derivano dall'esistenza dell'aiuto in oggetto è l'introduzione di dazi di livello corrispondente al livello dei dazi doganali che sarebbero stati applicati se l'accordo non fosse entrato in vigore e ciò per tutto il periodo in cui l'aiuto di cui trattasi provoca distorsioni;
considerando che il periodo durante il quale l'aiuto avrà presumibilmente tali effetti è il periodo medio dell'ammortamento fiscale degli investimenti sovvenzionati;
considerando dunque che occorre applicare un dazio del 14 % per il periodo anzidetto o eventualmente per un periodo più breve qualora il Consiglio constati che gli aiuti in questione non hanno più effetti di distorsione della concorrenza e del commercio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È ripristinato il dazio del 14 % sugli apparecchi televisivi prodotti dalla Grundig Austria GmbH (codice addizionale Taric 8998, altri: codice addizionale Taric 8999), dei codici NC ex 8528 10 ed ex 8528 20, originari dell'Austria ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo.
Il dazio del 14 % si applica per un periodo equivalente al periodo medio dell'ammortamento fiscale o per un periodo più breve qualora il Consiglio, su proposta della Commissione, constati che gli aiuti in questione non hanno più effetti di distorsione della concorrenza e del commercio.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES