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REGOLAMENTO (CE) N. 3675/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nei settori della pesca

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Canada è un importante partner della Comunità, con cui è opportuno mantenere buoni rapporti nel settore della pesca; che occorre pertanto creare un quadro propizio alla cooperazione reciproca, onde favorire l'efficace conservazione e un regime di gestione duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale; che, a questo scopo, le parti hanno concordato i vari aspetti delle loro relazioni in materia di pesca;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

considerando che le parti intendono realizzare le azioni specifiche di cooperazione previste dal memorandum d'intesa allegato allo scambio di lettere, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui sono firmatarie, e alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di cui sono parti contraenti; che si deve pertanto autorizzare la Commissione a condurre le consultazioni all'uopo previste, in conformità con le direttive di negoziato decise il 15 dicembre 1992;

considerando che le relazioni tra le parti nel settore della pesca sono incentrate, in particolare, sull'accesso alle risorse eccedenti nelle acque canadesi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per denunciare l'accordo qualora, in seguito a particolari circostanze, non sia più possibile per la Comunità proseguire la cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambi di lettere, di cui il memorandum d'intesa forma parte integrante, è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambi di lettere con efficacia vincolante per la Comunità.

Art. 3

La Commissione, assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, conduce le consultazioni tra la Comunità europea e il governo del Canada in virtù del punto I, lettere d), e), g) e h) e del punto II del memorandum d'intesa.

Art. 4

1. In caso di difficoltà, previste al punto IV, lettera d) del memorandum d'intesa, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio e agli Stati membri una relazione corredata del proprio parere, attestante che sussistono le condizioni previste per la denuncia dell'accordo. Entro dieci giorni successivi alla trasmissione del parere al Consiglio, qualsiasi Stato membro può sollevare la questione in sede di Consiglio. Il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di non porre termine all'accordo. Se tale decisione non viene presa entro un mese a decorrere dalla data di trasmissione del parere al Consiglio o se nessuno Stato membro solleva la questione in sede di Consiglio nel predetto termine di dieci giorni, l'accordo è denunciato dalla Commissione.

2. La Commissione, in nome della Comunità, notifica la denuncia dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente al punto IV, lettera e) del memorandum d'intesa.

Art. 5

1. Quando il governo del Canada decide, conformemente al punto III, lettera b) del memorandum d'intesa, di mettere a disposizione della Comunità possibilità di pesca delle risorse eccedenti nella propria zona di pesca, il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla ripartizione di dette possibilità di pesca fra gli Stati membri entro i due mesi successivi all'assegnazione.

2. Il proprietario o l'esercente di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, che effettua un'operazione di pesca o altra operazione nel quadro del disposto del punto III, lettera c) del memorandum d'intesa, informa le autorità competenti della Comunità riguardo ai pesci o agli altri prodotti della pesca catturati o altrimenti ottenuti in applicazione di detto disposto. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura1.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS ACCORDO in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada nel settore della pesca A. Lettera del governo del Canada Signor......, a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, è stato siglato in data 17 dicembre 1992 l'accluso memorandum d'intesa tra il governo del Canada e la Comunità europea concernente le loro relazioni in materia di pesca, il quale persegue, in conformità con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, l'obiettivo di un'efficace conservazione e di uno sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale. Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera, il cui testo fa fede nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché il memorandum allegato, qualora approvato dalla Comunità, congiuntamente alla Sua lettera di conferma, costituiscano un accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, il quale entrerà in vigore alla data della Sua conferma. Voglia gradire, Signor......, i sensi della mia profonda stima. Per il governo del Canada MEMORANDUM D'INTESA tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni in materia di pesca Facendo seguito ai negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, tenutisi a Bruxelles il 16-17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, il governo del Canada e la Comunità europea in prosieguo denominate «le parti», ricordando l'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada; ricordando la dichiarazione del 1990 sulle relazioni CE-Canada, con la quale le parti riaffermano la loro volontà di consolidare la loro collaborazione e di cooperare più strettamente nelle sfere di reciproco interesse, in particolare nell'ambito di organismi internazionali; prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare strettamente in tutte le sedi internazionali al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in conformità con il diritto internazionale, in particolare per quanto attiene alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse biologiche marine; ricordando la convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale e, in particolare, l'impegno delle parti ad applicare nelle rispettive sfere di giurisdizione le proposte di azione comune riguardanti la pesca nella zona di regolamentazione, adottate conformemente all'articolo XI di detta convenzione; prendendo atto della preoccupazione delle parti riguardo all'attuale situazione degli stock ittici nell'Atlantico nordoccidentale, segnatamente l'elevata mortalità per pesca e la cattura del novellame, che impediscono la ricostituzione degli stock; considerando che le parti hanno convenuto che la rigorosa applicazione delle misure adottate dalla commissione della pesca in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO, soprattutto quelle relative alla dimensione minima delle maglie e alla taglia minima dei pesci, può contribuire a ridurre la mortalità per pesca e la cattura del novellame; prendendo atto della gravità della situazione e del fatto che le precedenti riduzioni delle possibilità non hanno dato luogo ad una riduzione proporzionale della mortalità per pesca; considerando che le parti hanno convenuto che lo sforzo di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO deve essere gestito in modo da favorire la ricostituzione degli stock; considerando la moratoria della pesca del merluzzo bianco dello stock 2J3KL nella zona di pesca canadese, decretata dal Canada nel 1992 per garantire la conservazione dello stock, nonché la decisione di non autorizzare nel 1993 la pesca orientata su questo stock nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO, presa in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO; considerando che le parti collaborano, sia bilateralmente che nell'ambito della NAFO, all'elaborazione e all'adozione di misure intese a garantire un'ispezione e un controllo efficaci, a livello internazionale, delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO; considerando che le parti esaminano, sia singolarmente che nell'ambito della NAFO, possibili misure per meglio conciliare lo sforzo di pesca e le legittime possibilità di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO; considerando che le parti hanno convenuto che la prassi di reimmatricolare i pescherecci in Stati che non sono parti contraenti della convenzione NAFO per poter pescare senza restrizioni nella zona di regolamentazione della NAFO costituisce un'intollerabile minaccia alla conservazione degli stock nell'Atlantico nordoccidentale; ricordando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che taluni pescherecci battenti bandiera di Stati non firmatari della convenzione NAFO esercitano attività di pesca non autorizzate nella zona di regolamentazione della NAFO e impiegano attrezzi a maglia piccola che sono in contrasto con le misure di conservazione adottate dalle parti contraenti, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi della convenzione; ricordando che le parti hanno collaborato nell'ambito della NAFO all'adozione di provvedimenti volti ad impedire le attività di pesca contrarie alle misure di conservazione NAFO esercitate da pescherecci battenti bandiera di Stati non aderenti alla convenzione NAFO e si sono altresì adoperate per indurre questi Stati a ritirare i propri pescherecci dalla zona di regolamentazione della NAFO; riconoscendo che le disposizioni prese dai suddetti Stati di bandiera non hanno eliminato la minaccia alla conservazione delle risorse ittiche nella zona di regolamentazione della NAFO; riconoscendo che le parti hanno adottato e messo in vigore, nell'ambito della NAFO, misure intese a rendere più efficace l'ispezione e il controllo nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda: a) la conformità dei documenti di bordo e dei contrassegni distintivi dei pescherecci e degli attrezzi di pesca con le norme NAFO; b) regolari interscambi di informazioni in materia di sorveglianza e controllo, nonché scambi di ispettori; c) la ricognizione aerea nel quadro del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO, nonché analisi dei relativi rapporti; d) il sistema «hall» della NAFO; e) il tempestivo intervento delle autorità competenti per svolgere le indagini necessarie in caso di presunta infrazione alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO ed eventualmente per avviare un'azione giudiziaria o amministrativa immediata; f) il controllo dell'utilizzazione dei contingenti (ossia il rapporto tra catture e contingenti) e del rispetto dei divieti di pesca, grazie alla presenza di ispettori nella zona di regolamentazione della NAFO e alla verifica degli sbarchi; riconoscendo che entrambe le parti porranno in effetto, con decorrenza dal 1o gennaio 1993, le seguenti misure concordate nell'ambito della NAFO: a) un programma pilota di osservazione della durata di diciotto mesi; b) l'obbligo, per i capitani dei pescherecci, di esibire agli ispettori della NAFO i piani di stivaggio o i registri di produzione; c) taglie minime per il merluzzo bianco e i pesci piatti; d) dimensione standard delle maglie di 130 mm per le specie bentoniche con due deroghe accettate dalla NAFO; e) norme riguardanti le catture accessorie fortuite; f) una norma relativa alla rete unica (stivaggio appropriato degli attrezzi il cui uso è vietato nella zona di regolamentazione della NAFO); I. Hanno convenuto quanto segue: a) le due parti collaborano a sostegno di un'efficace conservazione e di un regime di utilizzazione duraturo delle risorse alieutiche dell'Atlantico nordoccidentale; b) esse si conformano alle decisioni della NAFO in materia di gestione e di conservazione degli stock, in ottemperanza ai rispettivi diritti e doveri ad esse spettanti in virtù della convenzione NAFO; c) esse appoggiano l'adozione, in seno alla commissione della pesca della NAFO, di misure di gestione e conservazione conformi all'articolo XI della convenzione NAFO, tenuto conto della collaborazione esplicata dal Canada e dalla Comunità europea in occasione della riunione annuale della NAFO del 1992 per addivenire a decisioni in materia di gestione e conservazione delle risorse. Come prescritto dal suddetto articolo, il Canada continuerà ad informare la commissione della pesca in merito alle decisioni e alle misure di gestione e conservazione da esso adottate; d) esse cercano i mezzi per promuovere una più stretta cooperazione economica e commerciale tra il settore della pesca canadese e quello della Comunità europea; e) fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali, esse si consultano al fine di presentare alla NAFO, in tempo utile perché possano essere esaminate nel corso della riunione annuale del 1993, proposte congiunte riguardanti: - un sistema di composizione delle controversie, che consenta di dirimere le eventuali vertenze tra le parti contraenti della NAFO provocate dal ricorso alla procedura di obiezione in modo pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi della convenzione NAFO; - misure intese ad impedire ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO di esercitare, nella zona di regolamentazione della NAFO, attività di pesca contrarie agli obiettivi della convenzione NAFO, in particolare misure applicabili nei confronti degli Stati di bandiera che omettono di disciplinare efficacemente e tempestivamente le attività di pesca dei loro cittadini o dei loro pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO; - altre misure, tra cui la facoltà di vietare le importazioni di pesci catturati nella zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO; f) le parti applicano le misure necessarie per impedire la reimmatricolazione dei loro pescherecci sotto la bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO allo scopo di esercitare nella zona di regolamentazione della NAFO attività di pesca contrarie alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO; g) esse collaborano all'applicazione e alla messa a punto di efficaci misure di sorveglianza e di controllo dell'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, in modo da evitare il superamento delle quote; h) esse operano di concerto, nell'ambito della NAFO, per elaborare e attuare ulteriori misure miranti a creare un migliore equilibrio tra lo sforzo di pesca e le possibilità di pesca autorizzate e prendono tutte le disposizioni necessarie sul piano interno per garantire l'effettiva applicazione di tali misure; i) esse istituiscono un comitato misto di funzionari ad alto livello, che si riunirà ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno, per valutare l'applicazione del presente accordo e l'adempimento dei rispettivi impegni delle parti; j) esse provvedono a far rispettare le misure di conservazione e di applicazione della NAFO e la loro propria regolamentazione pertinente dei loro pescherecci operanti nella zona di regolamentazione della NAFO; - a decorrere dal 1993, la Comunità esercita sui propri pescherecci un controllo almeno altrettanto rigoroso quanto nel 1992 per prevenire il superamento delle quote, chiudendo le zone di pesca i cui contingenti sono presumibilmente esauriti e adoperandosi per limitare lo sforzo di pesca (numero di navi e giorni di pesca) in funzione delle quote e delle altre possibilità di pesca autorizzate, in modo di garantire l'efficacia della sorveglianza e del controllo; k) le parti mantengono nella zona di regolamentazione della NAFO navi d'ispezione che procederanno, all'occorenza, ad ispezioni in forza del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO; - a questo scopo, la Commissione delle Comunità europee intende assegnare nel 1993 una nave d'ispezione per un periodo di dieci mesi, come nel 1992; - in mancanza di una nave d'ispezione comunitaria e qualora lo permettano i mezzi a disposizione di entrambe le parti, la Commissione delle Comunità europee assegnerà ispettori della pesca che eserciteranno le loro funzioni a bordo di una nave d'ispezione canadese; l) le parti continuano a redigere nel 1993, fatto salvo un eventuale accordo reciproco per gli anni seguenti, bilanci trimestrali delle attività di sorveglianza e di controllo svolte dal Canada e dalla Comunità, basati sulle informazioni raccolte e comprendenti relazioni sulle catture effettuate dai rispettivi pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO, tali da consentire un calcolo rapido ed esatto dell'effettiva utilizzazione delle quote. II. Con riguardo al merluzzo bianco dello stock 2J3KL: considerando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che, dal 1986, circa il 5 % in media all'anno della biomassa totale dello stock rientra nella zona di regolamentazione della NAFO, le parti: a) prendono atto che il governo del Canada chiederà al consiglio scientifico della NAFO di effettuare ogni anno una valutazione dello stock sulla base di tutti i dati scientifici pertinenti, ivi compresi i risultati comprovati delle ricerche condotte dal comitato consultivo scientifico canadese per la pesca nell'Atlantico, b) riconoscono che il Canada fisserà annualmente un totale di catture ammesse (TAC) e che la commissione della pesca della NAFO fisserà e assegnerà alle parti contraenti una quantità pari al 5 % del TAC per la zona di regolamentazione della NAFO, conformemente allo schema di ripartizione stabilito dalla commissione e alle disposizioni della convenzione NAFO e c) convengono di appoggiare le decisioni della commissione della pesca della NAFO, fondate su informazioni o pareri qualificati del consiglio scientifico, relative al 5 % del TAC, le quali concordino con le decisioni adottate dal Canada in materia di gestione e conservazione delle risorse. III. Prendono atto della decisione del governo canadese: a) di autorizzare i pescherecci della Comunità ad accedere ai porti canadesi e ad usufruire delle relative attrezzature, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative canadesi, b) di mettere a disposizione della Comunità i quantitativi di pesci dichiarati eccedenti dal Canada rispetto al proprio fabbisogno, secondo modalità analoghe al regime di licenze a cui è subordinato il diritto degli altri pescherecci stranieri di operare nella zona di pesca canadese, tenuto conto dell'interesse che la Comunità ha sempre manifestato a ricevere, in caso di eccedenze, assegnazioni di specie bentoniche (in particolare scorfano di Norvegia, passera lingua di cane e halibut di Groenlandia) e c) di autorizzare i pescherecci della Comunità a partecipare ad accordi commerciali con imprese canadesi nel quadro di programmi di sviluppo o altri programmi a favore della pesca, in conformità con la linea politica seguita dal governo canadese. IV. Convengono quanto segue: a) Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità oppure il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità abbiano aderito, nonché le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare, b) il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità, c) il presente accordo entra in vigore all'atto della firma, subentrando all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada concluso il 30 dicembre 1981, d) in caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione delle clausole e degli impegni di cui sopra, ciascuna delle parti ne informa l'altra e chiede che vengano avviate al più presto possibili consultazioni bilaterali nell'intento di risolvere tali difficoltà e e) se, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, non è possibile addivenire ad una soluzione, ciascuna delle parti può denunciare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la richiesta di consultazioni di cui al precedente paragrafo d). B. Lettera della Comunità Signor......, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, è stato siglato in data 17 dicembre 1992 l'accluso memorandum d'intesa tra il governo del Canada e la Comunità europea concernente le loro relazioni in materia di pesca, il quale persegue, in conformità con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, l'obiettivo di un'efficace conservazione e di uno sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale. Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera, il cui testo fa fede nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché il memorandum allegato, qualora approvato dalla Comunità, congiuntamente alla Sua lettera di conferma, costituiscano un accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, il quale entrerà in vigore alla data della Sua conferma.» Mi pregio confermarLe che quanto precede è accetabile per la Comunità europea. Voglia gradire, Signor......, i sensi della mia profonda stima. Per il Consiglio dell'Unione europea MEMORANDUM D'INTESA tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni in materia di pesca Facendo seguito ai negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, tenutisi a Bruxelles il 16-17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, il governo del Canada e la Comunità europea in prosieguo denominate «le parti», ricordando l'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada; ricordando la dichiarazione del 1990 sulle relazioni CE-Canada, con la quale le parti riaffermano la loro volontà di consolidare la loro collaborazione e di cooperare più strettamente nelle sfere di reciproco interesse, in particolare nell'ambito di organismi internazionali; prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare strettamente in tutte le sedi internazionali al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in conformità con il diritto internazionale, in particolare per quanto attiene alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse biologiche marine; ricordando la convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale e, in particolare, l'impegno delle parti ad applicare nelle rispettive sfere di giurisdizione le proposte di azione comune riguardanti la pesca nella zona di regolamentazione, adottate conformemente all'articolo XI di detta convenzione; prendendo atto della preoccupazione delle parti riguardo all'attuale situazione degli stock ittici nell'Atlantico nordoccidentale, segnatamente l'elevata mortalità per pesca e la cattura del novellame, che impediscono la ricostituzione degli stock; considerando che le parti hanno convenuto che la rigorosa applicazione delle misure adottate dalla commissione della pesca in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO, soprattutto quelle relative alla dimensione minima delle maglie e alla taglia minima dei pesci, può contribuire a ridurre la mortalità per pesca e la cattura del novellame; prendendo atto della gravità della situazione e del fatto che le precedenti riduzioni delle possibilità non hanno dato luogo ad una riduzione proporzionale della mortalità per pesca; considerando che le parti hanno convenuto che lo sforzo di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO deve essere gestito in modo da favorire la ricostituzione degli stock; considerando la moratoria della pesca del merluzzo bianco dello stock 2J3KL nella zona di pesca canadese, decretata dal Canada nel 1992 per garantire la conservazione dello stock, nonché la decisione di non autorizzare nel 1993 la pesca orientata su questo stock nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO, presa in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO; considerando che le parti collaborano, sia bilateralmente che nell'ambito della NAFO, all'elaborazione e all'adozione di misure intese a garantire un'ispezione e un controllo efficaci, a livello internazionale, delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO; considerando che le parti esaminano, sia singolarmente che nell'ambito della NAFO, possibili misure per meglio conciliare lo sforzo di pesca e le legittime possibilità di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO; considerando che le parti hanno convenuto che la prassi di reimmatricolare i pescherecci in Stati che non sono parti contraenti della convenzione NAFO per poter pescare senza restrizioni nella zona di regolamentazione della NAFO costituisce un'intollerabile minaccia alla conservazione degli stock nell'Atlantico nordoccidentale; ricordando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che taluni pescherecci battenti bandiera di Stati non firmatari della convenzione NAFO esercitano attività di pesca non autorizzate nella zona di regolamentazione della NAFO e impiegano attrezzi a maglia piccola che sono in contrasto con le misure di conservazione adottate dalle parti contraenti, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi della convenzione; ricordando che le parti hanno collaborato nell'ambito della NAFO all'adozione di provvedimenti volti ad impedire le attività di pesca contrarie alle misure di conservazione NAFO esercitate da pescherecci battenti bandiera di Stati non aderenti alla convenzione NAFO e si sono altresì adoperate per indurre questi Stati a ritirare i propri pescherecci dalla zona di regolamentazione della NAFO; riconoscendo che le disposizioni prese dai suddetti Stati di bandiera non hanno eliminato la minaccia alla conservazione delle risorse ittiche nella zona di regolamentazione della NAFO; riconoscendo che le parti hanno adottato e messo in vigore, nell'ambito della NAFO, misure intese a rendere più efficace l'ispezione e il controllo nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda: a) la conformità dei documenti di bordo e dei contrassegni distintivi dei pescherecci e degli attrezzi di pesca con le norme NAFO; b) regolari interscambi di informazioni in materia di sorveglianza e controllo, nonché scambi di ispettori; c) la ricognizione aerea nel quadro del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO, nonché analisi dei relativi rapporti; d) il sistema «hall» della NAFO; e) il tempestivo intervento delle autorità competenti per svolgere le indagini necessarie in caso di presunta infrazione alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO ed eventualmente per avviare un'azione giudiziaria o amministrativa immediata; f) il controllo dell'utilizzazione dei contingenti (ossia il rapporto tra catture e contingenti) e del rispetto dei divieti di pesca, grazie alla presenza di ispettori nella zona di regolamentazione della NAFO e alla verifica degli sbarchi; riconoscendo che entrambe le parti porranno in effetto, con decorrenza dal 1o gennaio 1993, le seguenti misure concordate nell'ambito della NAFO: a) un programma pilota di osservazione della durata di diciotto mesi; b) l'obbligo, per i capitani dei pescherecci, di esibire agli ispettori della NAFO i piani di stivaggio o i registri di produzione; c) taglie minime per il merluzzo bianco e i pesci piatti; d) dimensione standard delle maglie di 130 mm per le specie bentoniche con due deroghe accettate dalla NAFO; e) norme riguardanti le catture accessorie fortuite; f) una norma relativa alla rete unica (stivaggio appropriato degli attrezzi il cui uso è vietato nella zona di regolamentazione della NAFO); I. Hanno convenuto quanto segue: a) le due parti collaborano a sostegno di un'efficace conservazione e di un regime di utilizzazione duraturo delle risorse alieutiche dell'Atlantico nordoccidentale; b) esse si conformano alle decisioni della NAFO in materia di gestione e di conservazione degli stock, in ottemperanza ai rispettivi diritti e doveri ad esse spettanti in virtù della convenzione NAFO; c) esse appoggiano l'adozione, in seno alla commissione della pesca della NAFO, di misure di gestione e conservazione conformi all'articolo XI della convenzione NAFO, tenuto conto della collaborazione esplicata dal Canada e dalla Comunità europea in occasione della riunione annuale della NAFO del 1992 per addivenire a decisioni in materia di gestione e conservazione delle risorse. Come prescritto dal suddetto articolo, il Canada continuerà ad informare la commissione della pesca in merito alle decisioni e alle misure di gestione e conservazione da esso adottate; d) esse cercano i mezzi per promuovere una più stretta cooperazione economica e commerciale tra il settore della pesca canadese e quello della Comunità europea; e) fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali, esse si consultano al fine di presentare alla NAFO, in tempo utile perché possano essere esaminate nel corso della riunione annuale del 1993, proposte congiunte riguardanti: - un sistema di composizione delle controversie, che consenta di dirimere le eventuali vertenze tra le parti contraenti della NAFO provocate dal ricorso alla procedura di obiezione in modo pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi della convenzione NAFO; - misure intese ad impedire ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO di esercitare, nella zona di regolamentazione della NAFO, attività di pesca contrarie agli obiettivi della convenzione NAFO, in particolare misure applicabili nei confronti degli Stati di bandiera che omettono di disciplinare efficacemente e tempestivamente le attività di pesca dei loro cittadini o dei loro pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO; - altre misure, tra cui la facoltà di vietare le importazioni di pesci catturati nella zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO; f) le parti applicano le misure necessarie per impedire la reimmatricolazione dei loro pescherecci sotto la bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO allo scopo di esercitare nella zona di regolamentazione della NAFO attività di pesca contrarie alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO; g) esse collaborano all'applicazione e alla messa a punto di efficaci misure di sorveglianza e di controllo dell'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, in modo da evitare il superamento delle quote; h) esse operano di concerto, nell'ambito della NAFO, per elaborare e attuare ulteriori misure miranti a creare un migliore equilibrio tra lo sforzo di pesca e le possibilità di pesca autorizzate e prendono tutte le disposizioni necessarie sul piano interno per garantire l'effettiva applicazione di tali misure; i) esse istituiscono un comitato misto di funzionari ad alto livello, che si riunirà ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno, per valutare l'applicazione del presente accordo e l'adempimento dei rispettivi impegni delle parti; j) esse provvedono a far rispettare le misure di conservazione e di applicazione della NAFO e la loro propria regolamentazione pertinente dei loro pescherecci operanti nella zona di regolamentazione della NAFO; - a decorrere dal 1993, la Comunità esercita sui propri pescherecci un controllo almeno altrettanto rigoroso quanto nel 1992 per prevenire il superamento delle quote, chiudendo le zone di pesca i cui contingenti sono presumibilmente esauriti e adoperandosi per limitare lo sforzo di pesca (numero di navi e giorni di pesca) in funzione delle quote e delle altre possibilità di pesca autorizzate, in modo di garantire l'efficacia della sorveglianza e del controllo; k) le parti mantengono nella zona di regolamentazione della NAFO navi d'ispezione che procederanno, all'occorenza, ad ispezioni in forza del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO; - a questo scopo, la Commissione delle Comunità europee intende assegnare nel 1993 una nave d'ispezione per un periodo di dieci mesi, come nel 1992; - in mancanza di una nave d'ispezione comunitaria e qualora lo permettano i mezzi a disposizione di entrambe le parti, la Commissione delle Comunità europee assegnerà ispettori della pesca che eserciteranno le loro funzioni a bordo di una nave d'ispezione canadese; l) le parti continuano a redigere nel 1993, fatto salvo un eventuale accordo reciproco per gli anni seguenti, bilanci trimestrali delle attività di sorveglianza e di controllo svolte dal Canada e dalla Comunità, basati sulle informazioni raccolte e comprendenti relazioni sulle catture effettuate dai rispettivi pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO, tali da consentire un calcolo rapido ed esatto dell'effettiva utilizzazione delle quote. II. Con riguardo al merluzzo bianco dello stock 2J3KL: considerando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che, dal 1986, circa il 5 % in media all'anno della biomassa totale dello stock rientra nella zona di regolamentazione della NAFO, le parti: a) prendono atto che il governo del Canada chiederà al consiglio scientifico della NAFO di effettuare ogni anno una valutazione dello stock sulla base di tutti i dati scientifici pertinenti, ivi compresi i risultati comprovati delle ricerche condotte dal comitato consultivo scientifico canadese per la pesca nell'Atlantico, b) riconoscono che il Canada fisserà annualmente un totale di catture ammesse (TAC) e che la commissione della pesca della NAFO fisserà e assegnerà alle parti contraenti una quantità pari al 5 % del TAC per la zona di regolamentazione della NAFO, conformemente allo schema di ripartizione stabilito dalla commissione e alle disposizioni della convenzione NAFO e c) convengono di appoggiare le decisioni della commissione della pesca della NAFO, fondate su informazioni o pareri qualificati del consiglio scientifico, relative al 5 % del TAC, le quali concordino con le decisioni adottate dal Canada in materia di gestione e conservazione delle risorse. III. Prendono atto della decisione del governo canadese: a) di autorizzare i pescherecci della Comunità ad accedere ai porti canadesi e ad usufruire delle relative attrezzature, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative canadesi, b) di mettere a disposizione della Comunità i quantitativi di pesci dichiarati eccedenti dal Canada rispetto al proprio fabbisogno, secondo modalità analoghe al regime di licenze a cui è subordinato il diritto degli altri pescherecci stranieri di operare nella zona di pesca canadese, tenuto conto dell'interesse che la Comunità ha sempre manifestato a ricevere, in caso di eccedenze, assegnazioni di specie bentoniche (in particolare scorfano di Norvegia, passera lingua di cane e halibut di Groenlandia) e c) di autorizzare i pescherecci della Comunità a partecipare ad accordi commerciali con imprese canadesi nel quadro di programmi di sviluppo o altri programmi a favore della pesca, in conformità con la linea politica seguita dal governo canadese. IV. Convengono quanto segue: a) Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità oppure il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità abbiano aderito, nonché le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare, b) il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità, c) il presente accordo entra in vigore all'atto della firma, subentrando all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada concluso il 30 dicembre 1981, d) in caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione delle clausole e degli impegni di cui sopra, ciascuna delle parti ne informa l'altra e chiede che vengano avviate al più presto possibili consultazioni bilaterali nell'intento di risolvere tali difficoltà e e) se, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, non è possibile addivenire ad una soluzione, ciascuna delle parti può denunciare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la richiesta di consultazioni di cui al precedente paragrafo d). A. Lettera del Canada Signor......, Con riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna, e in ordine alla decisione concernente la ripartizione tra gli Stati membri della NAFO di una quantità pari al 5 % del TAC di merluzzo bianco dello stock 2J3KL annualmente disponibile nella zona di regolamentazione della NAFO, mi pregio confermare che il governo del Canada e la Comunità intendono proporre alla riunione annuale della NAFO del 1993 che i due terzi di tale quota siano assegnati alla Comunità europea. Mi pregio confermare l'accordo raggiunto in merito alla limitazione, da parte della Comunità, delle catture di merluzzo bianco dello stock 2J3KL alla quota approvata dalla NAFO. Il governo del Canada prende atto che il Consiglio dell'Unione europea ha in esame una serie di disposizioni nel quadro della riforma della politica comune della pesca, tra cui nuove misure di sorveglianza e un regime di autorizzazioni applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione della NAFO, inteso a gestire lo sforzo di pesca (numero di natanti e giorni di pesca) in modo da garantire un volume di catture commisurato ai contingenti prestabiliti e alle altre possibilità di pesca autorizzate, con il ritiro della licenza in caso d'infrazione. Mi pregio proporre inoltre che la presente lettera, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, e la Sua lettera recante la stessa data costituiscano parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna. Voglia accettare, Signor......, l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo del Canada B. Lettera della Comunità Signor......, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Con riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna, e in ordine alla decisione concernente la ripartizione tra gli Stati membri della NAFO di una quantità pari al 5 % del TAC di merluzzo bianco dello stock 2J3KL annualmente disponibile nella zona di regolamentazione della NAFO, mi pregio confermare che il governo del Canada e la Comunità intendono proporre alla riunione annuale della NAFO del 1993 che i due terzi di tale quota siano assegnati alla Comunità europea. Mi pregio confermare l'accordo raggiunto in merito alla limitazione, da parte della Comunità, delle catture di merluzzo bianco dello stock 2J3KL alla quota approvata dalla NAFO. Il governo del Canada prende atto che il Consiglio dell'Unione europea ha in esame una serie di disposizioni nel quadro della riforma della politica comune della pesca, tra cui nuove misure di sorveglianza e un regime di autorizzazioni applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione della NAFO, inteso a gestire lo sforzo di pesca (numero di natanti e giorni di pesca) in modo da garantire un volume di catture commissurato ai contingenti prestabiliti e alle altre possibilità di pesca autorizzate, con il ritiro della licenza in caso d'infrazione. Mi pregio proporre inoltre che la presente lettera, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, e la Sua lettera recante la stessa data costituiscano parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna.» Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, insieme con questa risposta, costituisce parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea firmato in data odierna, conformemente alla Sua proposta. Voglia accettare, Signor......, l'espressione della mia profonda stima. Per il Consiglio dell'Unione europea