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REGOLAMENTO (CE) N. 3580/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro1, in particolare l'articolo 1,

considerando che il Consiglio ha approvato, con la decisione del 13 dicembre 1993 (2), l'accordo sullo spazio economico europeo, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato «accordo SEE»; che gli accordi bilaterali concernenti l'agricoltura tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro, entrano in vigore contemporaneamente all'accordo SEE;

considerando che gli accordi agricoli bilaterali prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi nell'arco dell'intero periodo considerato;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/934; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 30 ECU/100 kg; che il rischio di speculazioni nel settore delle carni suine con riguardo al ripetuto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli operatori che possono chiedere titoli, tenuto conto dei ridotti quantitativi dei prodotti disponibili nell'ambito di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi A1, A2, A3, F1, F2 e F3 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti rispettivamente negli allegati IV e II degli accordi agricoli bilaterali conclusi dalla Comunità europea con la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Art. 2

Nel corso dell'anno, i quantitativi corrispondenti ai gruppi A1, A2, A3 e F1, F2 e F3 sono scaglionati nel modo seguente:

— 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

— 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno;

— 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre;

— 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Art. 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

  1. a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

  2. b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno dei due paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

  3. c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

  4. d) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

  5. e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2;

«Reglamento (CEE) no 3580/93,

Forordning (EOEF) nr. 3580/93,

Verordnung (EWG) Nr. 3580/93,

Kanonismos (EOK) arith. 3580/93,

Regulation (EEC) No 3580/93,

Règlement (CEE) no 3580/93,

Regolamento (CEE) n. 3580/93,

Verordening (EEG) nr. 3580/93, Regulamento (CEE) nº 3580/93»;

«Prelievo ridotto del 50 % ai sensi del

Reglamento (CEE) no 3580/93,

Forordning (EOEF) nr. 3580/93,

Verordnung (EWG) Nr. 3580/93,

Kanonismos (EOK) arith. 3580/93,

Regulation (EEC) No 3580/93,

Règlement (CEE) no 3580/93,

Regolamento (CEE) n. 3580/93,

Verordening (EEG) nr. 3580/93,

Regulamento (CEE) nº 3580/93»;

Art. 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo, nonché la menzione dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non siano state presentate domande, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

4.

La Commissione decide con la massima rapidità in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stalibisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo resisuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati al più presto dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Art. 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Art. 8

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione dell'originale della prova di origine, rilasciato o compilato nel paese esportatore, conformemente all'allegato VI o all'allegato IV degli accordi bilaterali conclusi, rispettivamente, con l'Austria e la Finlandia.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (2) Non ancora pubblicata nelle Gazzetta ufficiale.