REGOLAMENTO (CE) N. 99/94 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1993, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dello Sri Lanka, del Brasile, dell'Iran, dell'India e delle Filippine
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/922, in particolare l'articolo 12, terzo comma,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1993, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;
considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:
"" ID="1">40.0010> ID="2">1> ID="3">Sri Lanka> ID="4">2 261"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">Brasile> ID="4">112"> ID="1">40.0381> ID="2">38 A> ID="3">Iran> ID="4">22"> ID="1">40.0650> ID="2">65> ID="3">India> ID="4">166"> ID="1">40.0680> ID="2">68> ID="3">Filippine> ID="4">91"> che, alla data del 1o gennaio 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1993 ha oltrepassato i massimali in questione; considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A decorrere dal 24 gennaio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1993 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:
"" ID="1">40.0010> ID="2">1> ID="3">Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto> ID="4">Sri Lanka"> ID="1">40.0180> ID="2">18> ID="3">Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia> ID="4">Brasile"> ID="1">40.0381> ID="2">38 A> ID="3">Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine> ID="4">Iran"> ID="1">40.0650> ID="2">65> ID="3">Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">India"> ID="1">40.0680> ID="2">68> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88> ID="4">Filippine">
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione