REGOLAMENTO (CE) N. 122/94 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1994 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3279/922, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, primo sottotrattino e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino,
considerando che è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali e l'aggiunta di alcole nella fabbricazione di talune bevande aromatizzate, in particolare per conformarsi alle tradizioni e agli usi delle diverse regioni della Comunità;
considerando che il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/934; che dette disposizioni transitorie si applicano fino al 16 dicembre 1993;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Nella fabbricazione dei vini aromatizzati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/91 è autorizzata l'utilizzazione di una sostanza aromatizzante identica alla vanillina naturale, quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 88/388/CEE del Consiglio5.
2.
L'impiego di miscele di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, che presentino l'odore o il gusto di mandorla, albicocca o uovo è autorizzata nell'elaborazione dei vini aromatizzati come complemento alle mandorle, alle albicocche e, rispettivamente, alle uova, esclusivamente alle seguenti condizioni:
— le miscele rispettano le disposizioni della direttiva 88/388/CEE e le relative misure di attuazione;
— la designazione del prodotto fa riferimento ad uno dei tre prodotti di cui all'alinea;
— le imprese in oggetto tengono una registrazione separata in merito all'impiego delle sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali.
Il registro contiene informazioni precise sull'aroma identico agli aromi naturali utilizzato, ossia la natura e la quantità dell'aroma identico agli aromi naturali presente nell'impresa, il luogo d'immagazzinaggio e le indicazioni relative al suo impiego complementare nella bevanda rispetto all'aroma principale. È indicata nel registro ogni operazione o manipolazione. Una volta all'anno, i registri vengono chiusi e verificati dalle autorità competenti dello Stato membro.
Art. 2
L'aggiunta di alcole è autorizzata per i seguenti prodotti:
— la bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta da vino bianco, edulcorata, caratterizzata dall'aggiunta di un distillato di uve secche e aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo;
— le bevande aromatizzate a base di vino, ottenuto da vino rosso, edulcorate e alle quali sono state aggiunte preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Tali preparazioni sono ottenute esclusivamente a base di spezie, di ginseng, di noci, di agrumi e di erbe aromatiche.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal 17 dicembre 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione