REGOLAMENTO (CE) N. 488/94 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1994 che adegua i limiti di garanzia relativi alla Grecia nel settore del tabacco, per il raccolto 1993
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, in particolare l'articolo 27,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede un regime di premi entro i limiti di garanzia stabiliti per ciascuno Stato membro e gruppo di varietà di tabacco; che tali limiti di garanzia sono indicati, per quanto riguarda il raccolto 1993, nel regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco, nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro2, modificato dal regolamento (CE) n. 164/943;
considerando che tali limiti di garanzia sono stati fissati dal Consiglio in base alle informazioni e alle previsioni di mercato allora disponibili; che la produzione greca di tabacco «flue cured» ha però registrato un incremento assai rapido nel quadro delle disposizioni relative alla precedente organizzazione comune di mercato e ha raggiunto il livello di circa 71 500 t col raccolto 1992;
considerando che, per passare dal livello del 1992 a quello corrispondente al limite di garanzia per il 1993, pari a 30 000 t, la produzione greca di tabacco «flue cured» avrebbe dovuto subire una riduzione del 58 %; che la produzione effettiva di tale varietà di tabacco nel 1993 supera in misura rilevante il limite di garanzia;
considerando che, al contrario, per i tabacchi appartenenti ad altri gruppi di varietà, la produzione prevista per il 1993 è inferiore ai limiti di garanzia fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/92; che il notevole divario, per eccesso o per difetto, tra la produzione effettiva e i limiti di garanzia in Grecia può essere attribuito principalmente a difficoltà di transizione dal vecchio al nuovo regime di premi; che occorre pertanto adottare misure transitorie a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2075/92;
considerando che la transizione dalla vecchia alla nuova organizzazione di mercato può essere agevolata, per la Grecia, estendendo la garanzia a quantitativi supplementari per il gruppo «flue cured»; che l'aumento dei limiti di garanzia per tale gruppo di varietà dev'essere compensato da una diminuzione equivalente dei limiti di garanzia per altri gruppi;
considerando che la Grecia ha fornito le stime relative alla produzione effettiva di tabacco dei diversi gruppi; che la nuova determinazione dei limiti di garanzia e delle quote per i produttori non può comportare una riduzione dei premi a cui i produttori avevano diritto in base alle quote fissate inizialmente; che occorre pertanto autorizzare la Grecia a stabilire, per i gruppi di varietà VI, VII e VIII, limiti di garanzia superiori a quelli previsti dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2076/92, riducendo di un quantitativo corrispondente il limite di garanzia per i gruppo I; che tale misura non deve però determinare un aumento delle spese del FEAOG inizialmente previste;
considerando che i quantitativi supplementari assegnati retroattivamente non potevano essere oggetto di un contratto di coltivazione a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2075/92; che si devono dunque prevedere per tali quantitativi condizioni di vendita specifiche che consentano ai produttori di ottenere i prezzi migliori;
considerando che il presente regolamento deve essere applicato quanto prima possibile per consentire l'esecuzione delle consegne entro i termini stabiliti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I limiti di garanzia relativi alla Grecia, per il raccolto 1993, sono indicati nell'allegato.
2.
Entro il limite dei quantitativi stabiliti per il raccolto 1993 dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 2076/92, la Grecia può aumentare i limiti di garanzia indicati nell'allegato del presente regolamento per i gruppi di varietà VI, VII e VIII. In tal caso, il limite di garanzia previsto per il gruppo di varietà I è ridotto di un quantitativo corrispondente.
Qualora la Grecia eserciti tale facoltà, le relative spese per il FEAOG non possono superare l'importo risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2076/92.
Art. 2
1. Il quantitativo garantito per il gruppo di varietà I «flue cured» che si rende disponibile in virtù dell'articolo 1 è assegnato ai produttori che ne fanno domanda entro i limiti dei quantitativi richiesti e proporzionalmente ai loro attestati di quota relativi al gruppo di varietà I «flue cured» per il raccolto 1993.
2. La Grecia stabilisce i dati che devono figurare nelle domande e il relativo termine di presentazione.
Art. 3
La riduzione dei limiti di garanzia per i gruppi di varietà VI «Basmas», VII «Katerini» e VIII «Kaba Koulak classico» viene effettuata globalmente, nell'ambito del finanziamento dei premi da parte del FEAOG. Tale riduzione non può comportare una decurtazione dell'importo del premio a cui il produttore ha diritto in base all'attestato di quota che gli è stato rilasciato.
Art. 4
I quantitativi supplementari di tabacco del gruppo I «flue cured» possono essere venduti soltanto:
— all'impresa di prima trasformazione con cui il produttore ha concluso un contratto di coltivazione per il quantitativo indicato nel suo attestato di quota iniziale e alle stesse condizioni,
— mediante una vendita all'asta che la Grecia dovrà organizzare per ciascuna regione di produzione.
oppure
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione