diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 502/94 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1994 che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1993, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/942, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione4, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5 paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine5, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/866;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CEE) n. 1359/93 della Commissione7, a versare un primo acconto e, con il regolamento (CEE) n. 1846/93 della Commissione8, a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine; che occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1993;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1993 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la campagna 1993, l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % dal regolamento (CEE) n. 2069/92 dal Consiglio9, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1o luglio 1992, di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie; che tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, seconda tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 3

1.

Per la campagna 1993 l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

"(in ECU)""ID="1">20,898> ID="2">16,718">

2.

Per la campagna 1993, l'importo del premio erogabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

(in ECU)

Importo del premio erogabile per capra

16,718

Art. 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 1993 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:

— 5,880 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

— 5,880 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione