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REGOLAMENTO (CE) N. 738/94 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1994 che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, qui di seguito denominato regolamento di base, fatte salve le eventuali modalità particolari che possono essere adottate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento di base.

Autorità competenti

Art. 2

L'elenco delle autorità amministrative competenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, figura nell'allegato I. Ai fini dell'aggiornamento di tale allegato, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito ai cambiamenti relativi alle informazioni contenute nell'elenco.

Presentazione delle domande di licenza

Art. 3

1.

Le domande di licenza d'importazione o d'esportazione sono inviate o presentate per iscritto alle autorità amministrative competenti figuranti nell'allegato I.

Esse possono essere trasmesse a dette autorità mediante telefax, telex o qualsiasi altro mezzo che consenta il trasferimento di dati per via informatica. Le domande devono essere confermate entro 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, mediante invio o consegna diretta alle autorità competenti di una domanda scritta. La data del telefax, del telex o del trasferimento di dati per via informatica dev'essere considerata quale data di presentazione.

2.

Salvo diverse disposizioni adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento di base, nella domanda di licenza figurano solo le seguenti indicazioni:

  1. a) nome e indirizzo completo del richiedente (ivi compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto all'IVA;

  2. b) periodo contingentale;

  3. c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (ivi compresi numero di telefono e di telefax);

  4. d) designazione delle merci, con indicazione:

    — della denominazione commerciale,

    — del relativo codice della nomenclatura combinata e delle eventuali precisazioni aggiuntive necessarie per la gestione del contingente (ad esempio, codice Taric),

    — dell'origine e della provenienza, per le domande di licenza d'importazione,

    — dei paesi terzi di transito e del paese di destinazione finale, per le domande di licenza d'esportazione;

  5. e) quantità o importi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente;

  6. f) ogni altra informazione specificata dall'avviso di apertura pubblicato conformemente al disposto dell'articolo 3 del regolamento di base;

  7. g) certificazione, da parte del richiedente, dell'esattezza delle indicazioni figuranti nella domanda, del fatto che egli è stabilito nella Comunità europea, che la domanda è l'unica presentata relativamente al contingente in questione e del suo impegno a restituire la licenza, utilizzata o no, secondo il testo seguente:

«El abajo firmante certifica que los datos incluidos en la presente solicitud son exactos y han sido declarados de buena fe, que está establecido en la Comunidad Europea y que la presente solicitud constituye la única solicitud presentada por él o en su nombre y relativa al contingente aplicable a las mercancías descritas en esta solicitud.

El abajo firmante se compromete a restituir la licencia a la autoridad competente de expedición a más tardar dentro de los diez días laborables siguientes a su fecha de expiración.»

«Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og afgivet i god tro, at jeg er etableret i Det Europæiske Fællesskab, og at denne ansøgning er den eneste, der er indgivet af mig eller i mit navn vedrørende kontingentet for de i denne ansøgning beskrevne varer.

Jeg forpligter mig til at returnere tilladelsen til den kompetente myndighed, der har udstedt den, senest ti arbejdsdage efter udløbsdatoen.»

«Ich, der Unterzeichnete, bescheinige hiermit, daß die Angaben in diesem Antrag richtig sind und in gutem Glauben gemacht wurden, daß ich in der Europäischen Gemeinschaft ansässig bin, daß es sich bei diesem Antrag um den einzigen Antrag handelt, der von mir oder in meinem Namen in bezug auf das Kontingent für die in diesem Antrag beschriebenen Waren abgegeben wurde.

Ich verpflichte mich, die Genehmigung der zuständigen ausstellenden Behörden spätestens binnen zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Genehmigung zurückzugeben.»

«Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και καταχωρίζονται καλή τη πίστει, ότι είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι η παρούσα αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση που έχω υποβάλει ή έχει υποβληθεί επ'ονόματί μου όσον αφορά την ποσόστωση η οποία εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω την άδεια στην αρμόδια για την έκδοση αρχή το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της.»

«I, the undersigned, declare that the information given in this application is correct and is given in good faith, that I am established in the European Community, and that this application is the only one made by me or on my behalf for the quota relating to the goods described in the application.

I undertake to return the licence to the competent issuing authority within 10 working days of its expiry.»

«Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi, que je suis établi dans la Communauté européenne, que la présente demande constitue l'unique demande déposée par moi-même ou en mon nom et relative au contingent applicable aux marchandises décrites dans cette demande.

Je m'engage à restituer la licence à l'autorité compétente de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa date d'expiration.»

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza»

«Ik, ondergetekende, verklaar dat de in deze aanvraag voorkomende gegevens juist zijn en te goeder trouw worden verstrekt, dat ik in de Gemeenschap gevestigd ben en dat deze aanvraag de enige door of namens mij ingediende aanvraag is met betrekking tot het contingent dat op de in de aanvraag omschreven goederen van toepassing is.

Ik verbind mij ertoe de vergunning binnen tien werkdagen na de uiterste geldigheidsdatum bij de bevoegde instantie van afgifte in te leveren.»

«Eu, abaixo assinado, certifico que as informações transmitidas no presente pedido são exactas e estabelecidas de boa-fé; que estou estabelecido na Comunidade Europeia; que o presente pedido constitui o único pedido por mim apresentado ou em meu nome relativo ao contingente aplicável às mercadorias descritas nesse pedido.

Comprometo-me a restituir a licença à autoridade responsável pela sua emissão o mais tardar dez dias úteis após a sua data de caducidade.»

«Minä allekirjoittanut todistan, että tässä hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja vilpittömässä mielessä annettuja ja että olen sijoittautunut Euroopan yhteisöön ja että tämä hakemus on ainoa minun jättämäni tai minun nimissäni jätetty hakemus, joka koskee tässä hakemuksessa kuvattuihin tavaroihin sovellettavaa kiintiötä.

Sitoudun palauttamaan lisenssin sen myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa sen voimassaolon päättymispäivästä.»

«Undertecknad intygar att upplysningarna i denna ansökan är korrekta och avgivna i god tro, att jag är etablerad i Europeiska gemenskapen och att detta är den enda ansökan som gjorts av mig eller i mitt namn avseende den kvot som är tillämplig på de varor som beskrivs i denna ansökan.

Jag åtar mig att återlämna licensen till den behöriga myndighet som har utställt den senast tio arbetsdagar efter det att den löpt ut.»

Seguita dalla data, dalla firma del richiedente, nonché dalla trascrizione del suo nome a caratteri maiuscoli.

3. Le domande di licenza d'importazione o d'esportazione non contenenti tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono irricevibili.

4.

Le domande di licenza certificate conformemente al paragrafo 2, lettera g) e contenenti dati inesatti possono essere corrette entro il termine previsto per la presentazione della domanda dall'avviso di apertura del contingente.

Ritiro delle domande di licenza

Art. 4

Gli Stati membri informano la Commissione, non appena ne siano a conoscenza, del numero di domande di licenza che sono state ritirate, indicando le quantità richieste e, in caso di applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti di scambio tradizionali, i volumi o i valori indicati nei documenti giustificativi allegati alle domande in questione, espressi nell'unità del contingente a cui si riferiscono.

Disposizioni particolari relative a taluni metodi di ripartizione

Art. 5

Se viene applicato il metodo di ripartizione basato sull'ordine cronologico delle domande, gli Stati membri verificano il saldo comunitario disponibile seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di licenza.

Moduli comuni

Art. 6

1. Le licenze e i loro estratti sono compilati dalle competenti autorità su moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato II A (importazione) e II B (esportazione).

2. I moduli delle licenze, nonché i loro estratti, sono rilasciati in due esemplari, il primo dei quali, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato la licenza.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadrato. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore rosso per i moduli relativi all'importazione e di colore azzurro per i moduli relativi all'esportazione.

4.

Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

Al momento dell'emissione, le licenze e gli estratti recano un numero di rilascio assegnato dalle competenti autorità amministrative.

5. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni aggiuntive (ad esempio * * * 1 000 * ECU).

7.

Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione delle licenze da parte dell'autorità doganale, all'atto dell'espletamento delle formalità d'importazione o d'esportazione, ovvero da parte delle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le competenti autorità possono applicarvi una o più aggiunte recanti le caselle d'imputazione previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze o sui loro estratti e per l'altra metà sulle aggiunte e, in caso di più aggiunte, per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

8. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici, dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

9.

Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Estratti

Art. 7

1.

A richiesta del destinatario della licenza e su presentazione dell'esemplare n. 1 della licenza, le competenti autorità degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento.

Le competenti autorità che emettono l'estratto imputano sugli esemplari n. 1 e n. 2 della licenza la quantità/il valore per la quale hanno rilasciato l'estratto. In tal caso, accanto alla quantità/al valore imputata sugli esemplari n. 1 e n. 2 della licenza, è apposta la dicitura «estratto». Se il rilascio di uno o più estratti comporta il saldo della licenza, le competenti autorità conservano l'esemplare n. 1 della licenza.

2.

L'estratto della licenza non può dar luogo al rilascio di un altro estratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

Utilizzazione delle licenze o degli estratti

Art. 8

1. L'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è presentato presso i servizi doganali in cui è accettata:

— la dichiarazione di immissione in libera pratica di merci soggette a contingente all'importazione;

— la dichiarazione d'esportazione di merci soggette ad un contingente all'esportazione.

2. L'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è tenuto a disposizione dei servizi doganali all'atto dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3.

Previa imputazione e vidimazione da parte dei servizi doganali di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 della licenza o del suo estratto è consegnato all'interessato.

Indicazione dei valori in ecu

Art. 9

I valori indicati sulle licenze sono espressi in ecu. Essi risultano dalla conversione in ecu del valore delle merci in questione, espresso in valuta al tasso applicabile alla data di presentazione della domanda di licenza.

Perdita delle licenze

Art. 10

1. In caso di perdita di una licenza o di un estratto, le competenti autorità amministrative emettono, a richiesta del destinatario, una licenza o un estratto sostitutivi. La domanda di licenza o di estratto sostitutivi deve contenere la dichiarazione del destinatario che certifica la perdita della licenza o dell'estratto e l'impegno a non utilizzarli in caso di ritrovamento.

2.

La licenza o l'estratto sostitutivi recano le indicazioni e le diciture che figuravano sul documento sostituito. Essi sono rilasciati per un quantitativo/valore di prodotti che corrisponde a quello che figurava sul documento smarrito. Il richiedente indica per iscritto il quantitativo/valore disponibile. Qualora dalle informazioni in possesso delle competenti autorità amministrative risulti che il quantitativo/valore disponibile indicato dal richiedente è eccessivo, il quantitativo/valore disponibile è ridotto conseguentemente. La licenza o l'estratto sostitutivi recano inoltre una delle diciture seguenti:

— Licencia (o extracto) de sustitución de una licencia (o extracto) perdida - número de la licencia inicial...

— erstatningsbevilling (eller erstatningspartialbevilling) for bortkommet bevilling (eller partialbevilling). Oprindelige bevillings- (eller partialbevillings)-nr....

— Ersatzgenehmigung (oder Ersatzteilgenehmigung) einer verlorenen Genehmigung (oder Teilgenehmigung) — Nr. der ursprünglichen Genehmigung …

— Άδεια (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως της απολεσθείσας άδειας (ή αποστπάσματος) αριθ. …

— Replacement licence (extract) of a lost licence (extract). Number of original licence...

— licence (ou extrait) de remplacement d'une licence (ou extrait) perdue - numéro de la licence initiale...

— licenza (o estratto) sostitutiva di una licenza (o estratto) smarrita — numero della licenza originale …

— vergunning (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegane vergunning (of uittreksel) - nummer van de oorspronkelijke vergunning...

— licença (ou extracto) de substituição de uma licença (ou extracto) extraviada(o) — número da licença inicial …

— Korvaava lisenssi (ote), joka korvaa kadonneen lisenssin (otteen) — Alkuperäisen lisenssin numero …

— Ersättningslicens (utdrag) för en förlorad licens (utdrag) — Ursprungslicensens licensnummer …

In caso di perdita della licenza o dell'estratto sostitutivi, non possono essere rilasciati una nuova licenza o un nuovo estratto sostitutivi.

3. Qualora la licenza o l'estratto smarriti siano ritrovati, essi non possono più essere utilizzati e devono essere rinviati all'organismo che li ha rilasciati.

4. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

5.

Ogni trimestre ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

  1. a) il numero di licenze o di estratti sostitutivi rilasciati nel trimestre precedente;

  2. b) la natura e la quantità/il valore dei prodotti interessati, nonché il riferimento al regolamento che ha istituito il contingente.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Scambio di informazioni

Art. 11

1. Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione previste dal regolamento di base sono suddivise per prodotto, per paese d'origine o per paese terzo di destinazione.

2. Tutte queste comunicazioni, nonché quelle provenienti dalla Commissione e destinate agli Stati membri, previste dall'articolo 15 del regolamento di base, sono effettuate per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di trasmissione che garantisca un'informazione rapida e affidabile, nel rispetto delle regole di riservatezza stabilite dall'articolo 25 del regolamento di base.