REGOLAMENTO (CE) N. 933/94 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, modificata dalla direttiva 93/71/CEE della Commissione2,
visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari3, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando che la partecipazione degli Stati membri, in qualità di relatori, al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE è prevista nel regolamento (CEE) n. 3600/92, in particolare all'articolo 5, paragrafi 2 e 4;
considerando che alla Commissione sono pervenute le notifiche relative ad 89 sostanze attive sulle 90 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92;
considerando che a seguito dell'esame delle notifiche devono essere determinate le sostanze attive da valutare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e deve essere designato uno Stato membro relatore per ciascuna di dette sostanze attive;
considerando che deve inoltre essere determinato il termine per la presentazione dei fascicoli e di altre informazioni scientifiche o tecniche allo Stato membro relatore;
considerando che le notifiche dovevano essere tempestive, conformi al modello di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3600/92 e complete, e contenere l'impegno di cui al punto 5 di tale modello; che le notifiche non conformi a questi requisiti non hanno potuto essere prese in considerazione e che pertanto non hanno dato luogo ad inserzioni negli elenchi;
considerando che i nomi e gli indirizzi dei produttori che hanno inviato notifiche conformi a detti requisiti devono essere pubblicati al fine di facilitare i contatti necessari per presentare fascicoli collettivi;
considerando che è opportuno indicare nome e indirizzo dell'autorità designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3600/92 affinché i fascicoli e le altre informazioni possano essere presentati all'autorità designata per la ricezione ed il trattamento di queste informazioni;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 è indicato nella colonna A dell'allegato I del presente regolamento.
2. Lo Stato membro designato quale Stato membro relatore per ciascuna delle sostanze contemplate dal paragrafo 1 è indicato nella colonna B dell'allegato I in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi.
3.
I produttori che hanno presentato tempestivamente notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92 sono elencati nella colonna C dell'allegato I del presente regolamento mediante un codice a tre lettere, in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi. Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore sono indicati, per ciascun codice, nell'allegato II del presente regolamento.
3 bis. I produttori stabiliti in Austria, in Finlandia o in Svezia, che hanno presentato tempestivamente notifica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3600/92, sono indicati nell'allegato I bis del presente regolamento mediante un codice a tre lettere a fronte della corrispondente sostanza attiva. Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore è indicato, a fronte del corrispondente codice, nell'allegato II bis del presente regolamento.
4. Il nome e l'indirizzo dell'autorità designata da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3600/92 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.
Art. 2
1. Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, delle pratiche e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3600/92 è il 30 aprile 1995.
2.
Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato al 31 ottobre 1995 per i notificanti elencati nell'allegato I che non abbiano comunicato allo Stato membro relatore e alla Commissione il proprio recesso dal programma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3600/92, per le seguenti sostanze attive:
Alacloro
Amitraz
Bromoxinil
Carbendazim
Clorotalonil
Clorpirifos
Clorotoluron
Cypermetrina
2,4-D
Deltametrina
Desmedifam
Endosulfan
Etofumesate
Femmedifam
Fentin acetato
Fentin idrossido
Fenfalerate
Glifosate
Ioxinil
Isoproturon
Lindano
Linuron
Mancozeb
MCPA
Mecoprop
Mecoprop-P
Metalaxil
Metamidofos
Metsulfuron (-metile)
Paraquat
Paration-metile
Pendimetalin
Permetrina
Propizammide
Simazina
Tiofanato metile
Tiram
Zineb
Ziram.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato sino al 30 aprile 1996 per i notificanti stabiliti in Austria, in Finlandia o in Svezia elencati nell'allegato I bis.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione