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REGOLAMENTO (CE) N. 1083/94 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1994 relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento portoghese

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione2, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo3, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'organismo d'intervento portoghese (INGA) acquisterà 250 000 tonnellate di granturco sul mercato mondiale, conformemente alla relativa decisione della Commissione del 7 aprile 1994 (4); che l'INGA deve vendere tale quantitativo di granturco sul mercato interno portoghese; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93, le vendite devono essere effettuate a condizioni che consentano di evitare turbative su tale mercato;

considerando che occorre prevedere lo scaglionamento di tali vendite nei mesi di maggio, giugno, agosto e dicembre 1994 per evitare di perturbare il raccolto portoghese; che le eventuali rimanenze al 31 dicembre dovranno essere messe in vendita nei mesi successivi;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 3670/93 l'acquisto del granturco in oggetto si configura come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione5, modificato dal regolamento (CE) n. 120/946, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; considerando che le vendite di granturco devono tuttavia essere effettuate a un prezzo fisso, uguale al prezzo d'intervento applicabile nel mese di maggio, integrato da una maggiorazione mensile per le vendite di giugno e da due maggiorazioni mensili per quelle di agosto; che è pertanto necessario derogare al disposto del regolamento (CEE) n. 2131/93; che occorrono norme complementari per la vendita del granturco importato;

considerando che, tenuto conto del vantaggio in termini di prezzo di cui beneficiano gli acquirenti del granturco detenuto dall'INGA, è necessario prevedere rigorose misure di controllo e specificare, in particolare, chi è autorizzato all'acquisto;

considerando che, per assicurare che la vendita di granturco di importazione in Portogallo non dia luogo a difficoltà per il mercato comunitario, occorre istituire un sistema di cauzioni di «partecipazione» e di «buon fine», disponendo che per lo svincolo di queste ultime debba essere fornita la prova dell'avvenuta trasformazione o utilizzazione del prodotto in Portogallo;

considerando che è di fondamentale importanza che il Portogallo adotti tutte le misure necessarie, compatibili con la normativa comunitaria, per garantire, da un lato, una corretta esecuzione del presente regolamento e assicurare, dall'altro, mediante l'istituzione di un efficace sistema di controllo, che il mercato comunitario non subisca turbative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (4) Decisione non pubblicata.