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REGOLAMENTO (CE) N. 1104/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1994 recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1993, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dello Sri Lanka, dell'Indonesia, della Tailandia, del Brasile e dell'India

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo1, in particolare l'articolo 12, terzo comma, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/932, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria, nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati,; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1993, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

"" ID="1">40.0090> ID="2">9> ID="3">Sri Lanka> ID="4">131,000 t"> ID="1">40.0160> ID="2">16> ID="3">Indonesia> ID="4">99 000 pezzi"> ID="1">40.0230> ID="2">23> ID="3">Tailandia> ID="4">308,000 t"> ID="1">40.0650> ID="2">65> ID="3">Brasile> ID="4">166,000 t"> ID="1">42.1590> ID="2">159> ID="3">India> ID="4">39,000 t">

considerando che, alla data del 1o gennaio 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1993 ha altrepassato i massimali in questione,

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 15 maggio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1993 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammessi:

"" ID="1">40.0090> ID="2">9 (tonnellate)> ID="3">Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia> ID="4">Sri Lanka"> ID="1">40.0160> ID="2">16 (1 000 pezzi)> ID="3">Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">Indonesia"> ID="1">40.0230> ID="2">23 (tonnellate)> ID="3">Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto> ID="4">Tailandia"> ID="1">40.0650> ID="2">65 (tonnellate)> ID="3">Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche e artificiali> ID="4">Brasile"> ID="1">42.1590> ID="2">159 (tonnellate)> ID="3">Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto.> ID="4">India"> ID="3">Scialli, sciarpe, fazzoletti a collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:"> ID="3"> di seta o di cascami di seta"> ID="3">Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte"> ID="3"> di seta o di cascami di seta">

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione