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REGOLAMENTO (CE) N. 1115/94 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 1994 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle associazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1o aprile al 30 giugno 1993

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/932, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera - quest'ultimo maggiorato della eventuale tassa compensativa - sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tutte le specie del prodotto considerato per il periodo tra il 1o aprile e il 30 giugno 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione3 che fissa, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità sono superiori complessivamente al 62,8 % dei quantitativi di tonno utilizzati dall'industria nel trimestre considerato, nonché per il tonno bianco a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca e per il tonno albacora (le due presentazioni) al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, rispettivamente al primo trattino per il tonnetto striato e il tonno obeso, al secondo trattino per il tonno bianco e al terzo trattino per il tonno albacora (le due presentazioni); che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti considerati, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 1993, per i prodotti sotto indicati:

"(ECU/t)""ID="1">Tonno albacora + 10 kg> ID="2">118"> ID="1">Tonno albacora 10 kg> ID="2">92"> ID="1">Tonnetto striato> ID="2">73"> ID="1">Tonno obeso> ID="2">89"> ID="1">Tonno bianco> ID="2">55">

Art. 2

1.

Per i prodotti sotto indicati, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:

"(in tonnellate)""ID="1">- Tonno albacora + 10 kg> ID="2">27 104"> ID="1">- Tonno albacora 10 kg> ID="2">2 256"> ID="1">- Tonnetto striato> ID="2">10 849"> ID="1">- Tonno obeso> ID="2">2 141"> ID="1">- Tonno bianco> ID="2">96">

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le associazioni di produttori interessate, secondo quanto disposto in allegato.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione