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REGOLAMENTO (CE) N. 1156/94 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1994 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/902, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione dell'alcole3, in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori4, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/905, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle distillerie ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che un organismo ammassatore detiene circa 19 t di uve secche non trasformate del raccolto 1991; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita deve essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per le uve secche e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto all'organismo ammassatore, presso la sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene, denominato in appresso «l'autorità competente».

2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi all'indirizzo indicato in allegato.

Art. 3

L'organismo ammassatore comunica ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione