REGOLAMENTO (CE) N. 1251/94 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1994 che fissa le modalità relative alla fornitura gratuita di carne bovina, burro e farina conformemente al regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio relativo all'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'ex-URSS
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione per la fornitura di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'ex-URSS1, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica comune2, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/933, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 598/91 ha istituito un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni dell'ex-URSS; che i costi di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, per l'esecuzione dell'azione in oggetto, occorre stabilire le modalità d'applicazione relativamente ai settori delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari e dei cereali;
considerando che, a causa di difetti di fabbricazione, una parte della merce fornita ad alcune popolazioni dell'ex-Unione Sovietica è risultata impropria al consumo umano; che pertanto è opportuno prevedere una nuova fornitura a favore delle popolazioni dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Georgia, del Turkmenistan e dell'Uzbechistan e adottare tutte le misure e le modalità necessarie per la loro esecuzione;
considerando che è importante poter utilizzare la totalità della somma destinata alla sostituzione della merce in ogni repubblica; che le spese di trasporto rappresentano una parte importante di detto importo per cui le quantità definitive da trasportare possono essere determinante solo quando le spese di trasporto sono definite;
considerando che, tenuto conto del volume e dell'ubicazione delle scorte d'intervento comunitarie, è necessario, per poter realizzare l'azione in causa, sbloccare 3 800 tonnellate di carne bovina disossata, immagazzinate in Irlanda e 3 000 tonnellate di burro immagazzinate in Spagna; che la quantità di grano tenero necessaria per la produzione di circa 5 000 tonnellate di farina è già stata mobilizzata;
considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati come una azione unica, per la quale l'appello alla concorrenza deve determinare un'unica gara;
considerando che, tenuto conto dell'esperienza e delle difficoltà manifeste incontrate precedentemente nell'esecuzione di operazioni di tale tipo, è opportuno prevedere che l'assegnazione della fornitura non sia determinata sistematicamente e unicamente sulla base del prezzo più basso ma possa prendere in considerazione altri elementi fondamentali proposti per l'esecuzione della fornitura e presenti delle garanzie in particolare per quanto concerne la buona conservazione della qualità e dello stato sanitario dei prodotti e delle condizioni di inoltro a destinazione; che, a tale scopo, le offerte debbono comportare tutte le informazioni necessarie per apprezzare lo svolgimento della fornitura alle condizioni proposte;
considerando che è opportuno fissare tutte le modalità complementari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni e definire gli obblighi dell'aggiudicatario;
considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/935; che, inoltre, la presa in consegna dei prodotti in questione da parte delle autorità della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Turkmenistan e dell'Uzbechistan, deve essere comprovata con un certificato speciale;
considerando che, per limitare le spese di trasporto, è opportuno concentrare i depositi da cui si dovranno prelevare le carni e fissare un quantitativo minimo da ritirare da ogni deposito;
considerando che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 598/91 non sono concesse restituzioni all'esportazione per i prodotti oggetto della fornitura;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
La gara è bandita per la fornitura di circa:
— 2 200 tonnellate di carne bovina disossata a destinazione dell'Azerbaigian;
— 1 000 tonnellate di carne bovina disossata a destinazione del Turkmenistan;
— 600 tonnellate di carne bovina disossata a destinazione dell'Uzbechistan;
— 3 000 tonnellate di burro a destinazione della Georgia;
— 5 000 tonnellate di farina di grano tenero a destinazione dell'Armenia.
Le 5 000 tonnellate di farina dovranno essere consegnate, nel porto di Poti o Batumi, prima delle 3 000 tonnellate di burro.
Le consegne precitate costituiscono un'unica fornitura (allegato I).
La quantità esatta relativa ad ogni prodotto e destinazione sarà comunicata all'aggiudicatario da parte della Commissione contemporaneamente alla notifica dell'attribuzione della fornitura. Detta quantità può variare al massimo del 15 %, in più o in meno, in rapporto al tonnellaggio fissato dal presente regolamento.
2. I prodotti devono essere consegnati ai destinatari indicati all'allegato III.
3. Gli organismi d'intervento detentori dei prodotti, dopo aver scelto i depositi frigoriferi in base alla loro ubicazione più appropriata rispetto alla destinazione finale, prendono disposizioni affinché venga ritirato dall'ammasso un quantitativo di merci pari ad un minimo di 100 t per deposito. La lista dei depositi e delle quantità relative sono indicate all'allegato II.
4. Il regolamento (CEE) n. 3002/92 si applica nel quadro della presente fornitura.
Art. 2
1.
Le offerte devono essere presentate per iscritto alla Commissione, entro le ore 17, ora di Bruxelles, del 6 giugno 1994, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee,
Divisione VI/G.2
Rue de la Loi 130 10/5
B-1049 Bruxelles Le offerte dovranno essere presentate all'interno di due buste sigillate. Sulla busta interna, oltre al nome e all'indirizzo indicati qui sopra, dovrà essere citata la seguente dicitura:
— «Regolamento (CEE) n. 1251/94 - Offerta presentata da (Ragione sociale) - Da aprirsi esclusivamente dalla commissione designata allo scopo».
2.
Per poter essere valida, un'offerta deve:
a) indicare nome e indirizzo dell'offerente;
b) vertere sulla fornitura completa definita all'articolo 1, paragrafo 1;
c) fornire l'originale della prova della costituzione di una cauzione di 1 000 000 di ECU, a favore della Commissione delle Comunità europee;
d) essere corredata da una dichiarazione scritta dell'offerente, nella quale egli si impegna a consegnare entro le date previste nell'allegato I per ogni destinazione nei luoghi di cui all'allegato III, la totalità delle merci prese in consegna, nello stato in cui esse sono state prese in consegna presso i depositi frigoriferi dell'organismo d'intervento o, per la farina, allo stato fob al porto di Port-la-Nouvelle o Livorno;
e) precisare il o i mezzi di trasporto impiegati indicando tutti i dettagli tecnici (capacità, tipo di equipaggiamento frigorifero, età, ecc.);
f) indicare il o i nomi e indirizzi di tutti i trasportatori e intermediari implicati nell'operazione, sia sul territorio nazionale che nei paesi terzi;
g) precisare il percorso seguito ivi compresi i posti di passaggio di frontiera attraversati indicando gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro, in tal caso l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno 10 giorni di anticipo le date in cui questi trasbordi avranno luogo;
h) comportare il calcolo dettagliato della composizione del prezzo offerto;
i) precisare l'istituzione finanziaria che offrirà la garanzia di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
j) precisare l'importo globale in ecu richiesto per la fornitura, sulla base delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dalla banchina di carico dei depositi della Comunità fino ai luoghi di consegna relativi, allo stato previsto all'allegato III, via Mineralnyj-Wody per Baku e quello richiesto via Krasnovodsk;
k) precisare, per ogni destinazione e prodotto, l'importo unitario in ECU/t lorda che dovrà essere applicato nel caso di variazioni delle quantità, tenendo conto per l'Azerbaigian delle due diverse possibilità di inoltro;
l) indicare in quale divisa comunitaria il pagamento della totalità delle spese di trasporto dovrà essere effettuato;
m) indicare, qualora siano state già effettuate delle operazioni similari verso tali destinazioni, le quantità ed i prodotti inoltrati.
Gli importi di cui alle lettere j) e k), espressi in ecu, comprendono tutte le spese sanitarie direttamente connesse con le operazioni di ritiro dall'ammasso, nonché i costi di movimentazione occasionati dalle operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto utilizzati.
3. Gli importi in ecu di cui al paragrafo 2 del presente articolo, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5 vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.
4. Salvo caso di forza maggiore, tutti i rischi inerenti al trasporto e alla consegna della partita in causa - segnatamente per quanto riguarda la perdita o il deterioramento di essa - sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 3
1.
In base alle offerte ricevute, la Commissione può decidere:
— di non procedere alla attribuzione
— di attribuire la fornitura tenendo conto del prezzo offerto e degli altri elementi dell'offerta che presentino le migliori garanzie di consegna in buone condizioni tecniche e sanitarie rispettando i termini prescritti.
oppure
2. Ove la decisione sia stata presa conformemente al paragrafo 1, la Commissione provvede quanto prima, eventualmente mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e notifica agli interessati l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.
3. La Commissione informa gli organismi di intervento interessati dell'esito della gara.
Art. 4
1. Se l'offerta non è accolta, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) viene svincolata. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione6 sono le seguenti:
a) non ritirare l'offerta;
b) costituire la cauzione di fornitura di cui al paragrafo 2, relativamente al quantitativo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, adattato a seguito dei risultati della gara, in funzione dei quantitativi esatti di prodotti da fornire;
c) prendere in consegna i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b).
2. Prima di prendere in consegna i prodotti, l'aggiudicatario deposita presso la Commissione, per ogni quantitativo che prenderà in consegna, una cauzione di 6 000 ECU/t per la carne bovina, 2 800 ECU/t per il burro e 200 ECU/t per la farina.
3.
La Commissione informa immediatamente, mediante telecomunicazione scritta, gli organismi di intervento della costituzione di tali cauzioni.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 consiste nella fornitura della totalità della merce, conformemente alle disposizioni prescritte.
4. L'aggiudicatario prende in consegna le merci, secondo le regole applicate dall'organismo d'intervento in materia di ritiro dall'ammasso.
5. La cauzione di cui al paragrafo 2 e quella prevista all'articolo 5 sono svincolate man mano che l'aggiudicatario fornisce la prova della consegna parziale o totale verso una destinazione dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, conformemente al disposto del presente regolamento, nei luoghi di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nello stato in cui essi sono stati presi in consegna presso i depositi frigoriferi dell'organismo d'intervento o nel deposito designato per la farina. Tali garanzie sono incamerate proporzionalmente alle quantità per le quali la prova non è stata fornita.
6. Qualora la consegna subisca ritardi, la cauzione di cui all'articolo 5 viene incamerata, nella misura corrispondente ai quantitativi consegnati in ritardo, a concorrenza di 1 ECU/t per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, viene incamerato un importo pari a 1,5 ECU/t per ogni giorno supplementare. Queste disposizioni si applicano nel caso in cui il ritardo di consegna sia imputabile all'aggiudicatario.
7. La prova di cui al paragrafo 5 è costituita dal documento di trasporto, dagli attestati di conformità previsti all'articolo 6, paragrafo 2 e dal certificato di presa in consegna riprodotto nell'allegato IV, debitamente compilato, vistato e firmato da una persona all'uopo abilitata dalle autorità delle repubbliche destinatarie.
Art. 5
L'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario, a concorrenza di un terzo, adattato conformemente al punto k) dell'articolo 2, alla data della presa in consegna totale di un prodotto su presentazione della prova della costituzione di una cauzione, a favore della Commissione, di un importo equivalente. Tale cauzione può essere costituita mediante l'aumento di quella prevista all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 6
1.
L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situato il luogo di ammasso o per conto di detto organismo. Tale controllo si riferisce alla qualità, allo stato sanitario, alla quantità ed all'identità dei prodotti.
A controllo avvenuto, l'organismo d'intervento rilascia un attestato di conformità. Esso è responsabile se la qualità consegnata non è conforme alle norme d'intervento o alla descrizione prevista nel bando di gara per la fornitura della farina.
2. Nel paese di destinazione, un organismo o una società di sorveglianza appositamente designati dalla Commissione procedono a un controllo riguardante la qualità, lo stato sanitario, la quantità e l'identità della fornitura. A controllo avvenuto essi rilasciano un attestato di conformità precisante il dettaglio ed i risultati dei controlli effettuati, che viene poi fornito all'aggiudicatario e comunicato per via diretta alla Commissione.
3. In caso di trasporto per via di terra, l'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1 provvede, non appena terminate le operazioni di caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati. In caso di trasbordo un organismo od una società di sorveglianza designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo e procede ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo.
4. Le spese occasionate dal controllo di cui al paragrafo 1 sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 7
L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione e qualsiasi altro documento emesso allo stesso scopo devono recare la seguente indicazione supplementare:
«Azione a favore della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Turkmenistan e dell'Uzbechistan. Prodotti d'intervento non comportanti restituzione» [regolamento (CE) n. 1251/94].
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione