REGOLAMENTO (CE) N. 1281/94 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1994 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3698/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CE) n. 3698/93 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t; che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione3, le ciliegie refrigerate sono da classificare nella stessa voce di quelle fresche;
considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;
considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CE) n. 3698/93, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/935;
considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;
considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione