diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 1318/94 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 1994 che chiude la procedura di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico e che abroga le misure applicabili a tali importazioni

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CEE) n. 2433/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

A. PROCEDURA PRECEDENTE1 Con la decisione n. 86/468/CEE2, il Consiglio ha accettato impegni sui prezzi per le importazioni di certe fibre acriliche originarie, tra l'altro, del Messico.

Agli inizi del 1988 il Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche («IRSFC») ha chiesto alla Commissione, a nome di quasi tutti i produttori comunitari del settore interessato, di riesaminare le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche dal Messico e di riaprire l'inchiesta.

In seguito alla consultazione del comitato consultivo, si è ritenuto che la richiesta contenesse elementi di prova relativi alla modifica delle circostanze, sufficienti per giustificare un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato «regolamento di base»).

Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato il riesame di tali misure e la riapertura dell'inchiesta.

In seguito al riesame il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CEE) n. 3121/894, le misure applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fibre acriliche originarie del Messico, imponendo dazi doganali residui e accettando impegni, nuovi o modificati, da parte di cinque società.

Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure da tre delle società messicane che avevano assunto impegni nel 1989. Queste società hanno chiesto l'annullamento degli impegni sui prezzi e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3121/89, in considerazione del fatto che i prezzi delle importazioni dal Messico erano più elevati di quelli dei produttori comunitari e che i prezzi messicani all'esportazione superavano nettamente quelli di altri paesi terzi che vendevano nella Comunità; le società richiedenti hanno inoltre affermato che la quota del mercato comunitario globale dei prodotti messicani era minima. In seguito a consultazioni con il comitato consultivo, si è ritenuto che la richiesta contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 14 del regolamento di base, in considerazione di una modifica delle circostanze.

Di conseguenza, la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5 e ha aperto un'inchiesta.

La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori comunitari notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore, dell'apertura di tale procedura e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di essere ascoltate.

La Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti imprese: a) produttori comunitari:

- Courtaulds Fibres Ltd, Bradford,

- Courtaulds España SA, Barcellona,

- Enichem Fibre SpA, San Donato Milanese,

- Fibras Sintéticas de Portugal SA, Barreiro,

- Montefibre SpA, Milano; b) esportatori messicani:

- Acrilia SA de CV, Città del Messico,

- Celulosa y Derivados SA de CV, Guadalajara,

- Crisol International SA de CV, Città del Messico,

- Crisol Textil SA de CV, Città del Messico,

- Fibras Sintéticas SA de CV, Città del Messico; c) importatore indipendente:

- Kaben SA, Terrassa (Barcellona).

Un produttore comunitario, la Bayer AG di Dormagen, ha presentato la risposta al questionario della Commissione oltre il termine stabilito. Dato che se fossero state prese in considerazione tali informazioni l'inchiesta avrebbe subito un ritardo, in questa procedura, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, la valutazione del pregiudizio è stata effettuata in base ai dati disponibili, che sono stati presentati dai produttori comunitari che hanno collaborato, i quali rappresentano una parte significativa (56 %) della produzione comunitaria del prodotto interessato e che sono stati controllati dalla Commissione.

I produttori comunitari, gli esportatori e l'importatore indipendente che hanno cooperato, hanno chiesto e ottenuto di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevedeva di raccomandare la chiusura del riesame e l'abrogazione delle misure antidumping. La Commissione ha tenuto conto, quando possibile, delle osservazioni delle parti interessate.

L'inchiesta sul dumping riguardava il periodo dal 1o aprile 1992 al 31 marzo 1993.

B. PRODOTTO (12) I prodotti oggetto della presente procedura di riesame sono gli stessi prodotti soggetti alle misure definitive citate al punto 5, ovvero:

- fasci di filamenti acrilici (detti anche «fasci»);

- fibre acriliche in fiocco non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (dette anche «borra»);

- fibre acriliche in fiocco cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura (dette anche «pettinati acrilici»).

Si noti che la borra e i pettinati acrilici derivano direttamente dai fasci e costituiscono di conseguenza una serie di prodotti strettamente correlati. In considerazione del fatto che normalmente i produttori di fibre acriliche fabbricano e vendono tutti e tre i prodotti, questi ultimi ai fini della presente inchiesta sono stati considerati come un unico prodotto e, se non meglio precisato, vengono citati nel presente regolamento come «fibre acriliche».

C. DUMPING (13) La questione concernente le pratiche di dumping da parte degli esportatori messicani è stata esaminata dalla Commissione in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, in considerazione delle conclusioni esposte più avanti nel presente regolamento in materia di pregiudizio e di eventualità di ulteriore pregiudizio in caso di abrogazione delle misure esistenti, non si ritiene necessario esaminare tale questione nell'ambito del presente regolamento.

D. PREGIUDIZIO 1. Volume quota di mercato e prezzi a) Volume delle importazioni oggetto di dumping (14) È stato stabilito che tra il 1989 ed il periodo dell'inchiesta, la quantità di fibre acriliche di origine messicana importate nella Comunità è leggermente aumentata, passando da 2 331 t a 2 576 t. Nello stesso periodo, in termini di quota di mercato, le importazioni dal Messico sono rimaste stabili, con circa lo 0,6 % del mercato comunitario. b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (15) I prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari sono stati confrontati con i prezzi dei pettinati esportati dai produttori messicani, dopo il pagamento del dazio, durante il periodo coperto dall'inchiesta. Dal confronto emerge che le importazioni messicane erano sottoquotate del 2,3 % rispetto alla produzione comunitaria. c) Consumo nella Comunità (16) È emerso che il consumo di fibre acriliche nella Comunità era sceso da 430 461 t nel 1989 a 404 653 t durante il periodo dell'inchiesta, con un calo del 5,9 %.

2. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti (17) I volumi di produzione totale delle società che hanno collaborato all'inchiesta della Commissione sono passati da 374 000 t nel 1989 a 410 000 t nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 9,6 %. Si noti inoltre che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la produzione delle società che non hanno partecipato all'inchiesta è aumentata del 7,6 %.

L'indice di utilizzazione degli impianti da parte dei produttori comunitari che hanno collaborato è risultato, nel periodo dell'indagine, di almeno il 90 %. b) Volumi di vendita e quota di mercato (19) Il volume di fibre acriliche vendute nella Comunità da tutti i produttori comunitari è sceso da 402 000 t nel 1989 a 378 000 t durante il periodo di inchiesta, con una diminuzione del 6 %. D'altra parte, nello stesso periodo la quota di mercato globale di questi produttori comunitari è rimasta stabile a circa il 93 %. c) Andamento dei prezzi (20) L'inchiesta ha appurato che, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, il prezzo di vendita medio franco fabbrica nella Comunità applicato dai produttori comunitari è diminuito dell'8,1 % per quanto riguarda i fasci, del 6,3 % nel caso della borra e del 2,3 % per i pettinati. d) Profitti (21) Durante il periodo coperto dall'inchiesta, i produttori comunitari che hanno collaborato hanno realizzato un profitto netto medio sul giro d'affari pari al 9,6 % per le vendite di fibre acriliche. Il margine di profitto era del 10,5 % nel 1992 e del 9,8 % nel 1991. e) Conclusioni (22) Per elaborare conclusioni in funzione dei dati di cui sopra è opportuno ricordare che tra il 1986 e il periodo dell'inchiesta erano in vigore misure antidumping in forma di impegni di prezzo sulle importazioni di fibre acriliche messicane e di fibre acriliche originarie di altri paesi terzi. La diminuzione della domanda globale nella Comunità di fibre acriliche a partire dal 1989 ha provocato il corrispondente calo dei volumi e dei prezzi di vendita dei produttori comunitari.

D'altra parte, nel periodo considerato, i produttori comunitari hanno aumentato il loro volume di produzione, hanno mantenuto un livello di utilizzazione degli impianti molto elevato ed hanno raggiunto livelli di redditività soddisfacenti.

Alla luce di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. PROBABILITÀ DI ULTERIORE PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE ATTUALI MISURE ANTIDUMPING 1. Considerazioni preliminari (24) Il fatto che le importazioni effettuate in dumping non siano attualmente causa di pregiudizio non giustifica, di per sé, l'abrogazione delle misure antidumping in vigore. In tali circostanze e nell'ambito di un riesame iniziato a richiesta della maggior parte dei produttori messicani, si deve considerare se l'abrogazione delle misure di antidumping possa provocare nuovamente un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio. A tale riguardo si deve determinare se, in mancanza di misure, le importazioni in dumping di prodotti messicani possano nuovamente provocare un pregiudizio all'industria comunitaria.

A tal fine, si è tenuto conto del volume e della capacità produttiva del Messico, dei livelli di profitto e delle vendite dei produttori messicani sul mercato interno, dei profitti e del livello delle vendite dei produttori messicani sui mercati esteri e nella Comunità, nonché dell'evoluzione generale degli scambi.

2. Volume e capacità produttiva del Messico (26) L'inchiesta ha stabilito che il volume di produzione delle fibre acriliche da parte dei produttori messicani è aumentato di circa il 20 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. L'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto abbastanza costante a circa l'88 %.

A tale proposito l'industria comunitaria ha affermato che i produttori messicani progetterebbero di ampliare ulteriormente la loro capacità e di collocare sul mercato tale nuova produzione intensificando le esportazioni nella Comunità. Tuttavia, a sostegno di tali affermazioni non è stata fornita alcuna prova, né durante l'inchiesta è emerso alcun elemento che confermi questa conclusione.

3. Vendite e profitti in Messico (27) Contrariamente alle affermazioni fatte nel corso dell'inchiesta da parte dei produttori comunitari, è emerso che i produttori messicani avevano realizzato profitti adeguati sulle loro vendite di fibre acriliche in Messico. Negli ultimi anni il profitto medio relativo alle vendite sul mercato nazionale è passato dal 13,8 % al 19 %. Tali vendite nazionali rapresentano, in media, circa il 75 % delle vendite totali dei produttori messicani; in termini di volume, le vendite sul mercato nazionale sono aumentate di circa il 12 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

4. Vendite e profitti nella Comunità (28) L'inchiesta ha dimostrato che le esportazioni dei produttori messicani nella Comunità rappresentano meno dell'1 % delle loro vendite totali. Per quanto riguarda i profitti e le vendite di tali prodotti nella Comunità, dal confronto tra il tasso di cambio all'inizio del periodo considerato dall'inchiesta e quello applicato alla fine di tale periodo è risultato che il peso messicano si è apprezzato nei confronti dell'ecu. Data la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita applicati dai produttori comunitari all'interno della Comunità, si è creata una situazione nella quale, con i nuovi tassi di cambio, i prezzi delle importazioni messicane dopo il pagamento dei dazi, erano relativamente non competitivi.

5. Volume delle vendite e profitti in altri mercati (esclusa la Comunità) (29) È risultato che, nel periodo dell'inchiesta, le vendite di fibre acriliche su mercati diversi da quelli del Messico e della Comunità, pari a circa il 24 % delle vendite totali dei produttori messicani considerati, sono state effettuate per la maggior parte in America Latina. Tali vendite hanno rappresentato circa il 2 % dei profitti medi ponderati sul giro d'affari.

6. Sviluppi generali nel settore commerciale a) Il declino del mercato cinese (30) Dalle informazioni fornite nel corso dell'inchiesta è emerso che, fino alla fine del 1992, la Repubblica popolare cinese era un importante acquirente di fibre acriliche di fabbricazione comunitaria. In base ai dati relativi al commercio con la Cina, tali vendite rappresentavano circa il 16 % della produzione totale dell'industria comunitaria delle fibre acriliche. Tuttavia, nel 1993, la Cina ha ridotto drasticamente le proprie importazioni e, secondo le ultime informazioni disponibili, le esportazioni comunitarie in Cina di tali prodotti, durante la prima metà del 1993, corrispondevano solamente all'1,7 % della produzione comunitaria totale.

Chiaramente, per mantenere alti livelli di produzione e di utilizzazione della capacità produttiva, i produttori comunitari hanno dovuto reagire molto rapidamente e trovare mercati alternativi per i loro prodotti. La loro situazione si è ulteriormente aggravata in seguito al calo della domanda di fibre acriliche all'interno della Comunità (vedi punto 16) e, se non saranno trovati nuovi mercati di esportazione, i produttori della CE dovranno far fronte ad una situazione di sovraccapacità e di caduta dei prezzi e dei profitti, dato che la concorrenza fra produttori comunitari aumenta tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità. b) Calo generalizzato della domanda (32) Come indicato nel presente regolamento, il consumo e la domanda di fibre acriliche sono diminuiti e tale tendenza sembra confermarsi. Oltre alla perdita del mercato cinese, i produttori comunitari hanno attribuito la caduta della domanda in parte al fatto che i produttori di abbigliamento comunitari producono indumenti più leggeri utilizzando, di conseguenza, meno fibre acriliche. Inoltre, le preferenze dei consumatori dei principali mercati dei paesi industrializzati sono passate dagli articoli prodotti con fibre artificiali e sintetiche a quelli in fibre naturali come il cotone, la lana e il lino.

In considerazione di quanto precede e dei problemi ai quali gli esportatori messicani devono già ora fare fronte per rimanere competitivi agli attuali livelli di prezzo, si ritiene improbabile che questi possano incrementare le proprie vendite di fibre acriliche nella Comunità, in particolare se i prezzi diminuiscono ulteriormente. c) L'accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) (33) Si è sostenuto che un altro fattore che avrà un impatto sul commercio messicano di fibre acriliche è l'accordo NAFTA. Nonostante il calo globale della domanda di fibre acriliche già citato nel punto 32, il Nordamerica rimane pur sempre un mercato vastissimo ed è probabile che le agevolazioni di accesso a tale mercato per i prodotti tessili messicani lavorati e semilavorati provochi un aumento significativo della domanda di fibre acriliche messicane. Nelle attuali circostanze, si ritiene che il mercato nordamericano possa rivelarsi per gli esportatori messicani più attraente di quello comunitario. d) Conclusione (34) Alla luce degli elementi esposti, si può concludere che è improbabile che i produttori messicani aumentino significativamente le loro esportazioni verso la Comunità, anche qualora le misure antidumping non fossero più in vigore.

F. CONCLUSIONE GENERALE SULLE CONSEGUENZE DELL'ABROGAZIONE DELLE MISURE IN VIGORE (35) Considerando tutti i dati disponibili, si è concluso che non è prevedibile che in seguito all'abrogazione delle misure antidumping le importazioni in dumping di fibre acriliche dal Messico possano riconquistare una quota di mercato tale da causare un pregiudizio. Di conseguenza, si ritiene improbabile che in seguito all'abrogazione delle misure l'industria comunitaria interessata possa nuovamente subire un pregiudizio notevole. Il presente riesame deve dunque essere concluso e le misure di antidumping attualmente in vigore devono essere abrogate.

Si noti, tuttavia, che nel caso di un aumento significativo delle importazioni in dumping di fasci, borra o pettinati originari del Messico, le istituzioni comunitarie, sulla base di una domanda debitamente comprovata dell'industria comunitaria, esaminerebbero la possibilità di riaprire rapidamente una nuova procedura antidumping nei confronti di tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU