REGOLAMENTO (CE) N. 1395/94 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1994 che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/932, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 1394/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 1118/94 che fissa, per la campagna 1994, i prezzi di riferimento delle ciliegie (3), le ciliegie acide sono escluse dal campo di applicazione dei prezzi di riferimento delle ciliegie; che, tenuto conto della situazione del mercato dell'anno in corso, l'applicazione del prezzo di riferimento non è più sembrata opportuna per tali prodotti; che pertanto, in assenza di un sistema di protezione alle frontiere, la commercializzazione della produzione comunitaria potrebbe risentire della concorrenza dei paesi terzi che offrono i prodotti a prezzi sensibilmente inferiori a quelli a cui possono essere commercializzati i prodotti di origine comunitaria; che, date queste circostanze, il mercato della Comunità rischia di subire gravi turbative, tali da mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che questa minaccia è confermata dalla richiesta della Germania e della Francia riguardante l'adozione di misure di salvaguardia;
considerando che il periodo di commercializzazione dei suddetti prodotti è molto breve ed è pertanto opportuno adottare fin d'ora misure atte ad evitare importazioni a prezzi bassi; che il sistema più indicato per raggiungere tale obiettivo è l'istituzione di un prezzo minimo di importazione e l'applicazione di tasse compensative ai prodotti che non rispettano tale prezzo;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio4 definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli e non esclude l'adozione di tale sistema di prezzi minimi all'importazione;
considerando che è opportuno stabilire il livello del prezzo minimo tenendo conto in particolare dei prezzi praticati all'importazione e dell'andamento delle importazioni; che i principali paesi e fornitori di ciliegie acide sono stati consultati nel quadro delle disposizioni previste da accordi stipulati con tali paesi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il prezzo minimo da rispettare all'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0809 20 20 è pari a 40 ECU/100 kg netti e per il prodotto di cui al codice NC 0809 20 60 è pari a 36 ECU/100 kg.
2. Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato al paragrafo 1, viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi.
Art. 2
1. Il prezzo minimo all'importazione non è rispettato nei casi in cui il prezzo di importazione, espresso nella moneta dello Stato membro di immissione in libera pratica, sia inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:
a) prezzo fob nel paese d'origine,
b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
3. Ai fini del paragrafo 2, per «prezzo fob» s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.
4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.
5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.
Art. 3
1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.
2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata da tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.
3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:
a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine dei prodotti,
b) se dette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo effettivo dell'importazione, o
c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.
Art. 4
L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.
Art. 5
Gli operatori possono rinunciare, a loro richiesta, ai titoli rilasciati e non utilizzati, in tutto o in parte, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. in tal caso, si procede allo svincolo della cauzione relativa ai quantitativi suddetti.
Art. 6
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che hanno lasciato probatamente il paese d'origine prima della data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorre la condizione prevista al paragrafo 1. Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:
— in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di tale data;
— in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di tale data;
— in caso di trasporto stradale, il carnet TIR rilasciato dall'ufficio doganale nel paese d'origine prima di tale data;
— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 1o luglio 1994.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (3) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.