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REGOLAMENTO (CE) N. 1549/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92, relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli1, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli3, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione4, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli5, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali6, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione7, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92 della Commissione8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 329/949, (CEE) n. 1727/92 della Commissione10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1075/9411, e (CEE) n. 1728/92 della Commissione12, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/9413, l'importo dell'aiuto è adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata del cereale o del prodotto cerealicolo di cui trattasi tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto; che l'imputazione sul certificato di aiuto è effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione14, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/9315, per quanto riguarda i DOM, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 7 dei regolamenti (CEE) n. 1695/9216, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93, e (CEE) n. 1696/9217, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93, per quanto riguarda le Canarie e rispettivamente le Azzorre e Madera; che l'imputazione sul certificato di aiuto avviene a destinazione ad opera delle autorità locali, su presentazione dei prodotti a cui si riferisce il certificato;

considerando che, a decorrere dalla campagna 1994/1995, i prezzi comuni subiscono una considerevole diminuzione; che, a causa del tempo necessario per il trasporto sia nei DOM che nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie a partire dalla parte continentale della Comunità, il suddetto aggiustamento penalizza gli operatori che hanno assunto impegni di consegna a cavallo tra le due campagne; che è pertanto urgente derogare a tali disposizioni per agevolare il passaggio dalla campagna 1993/1994 alla campagna 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'adeguamento previsto all'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 non si applica agli operatori che comprovino, con soddisfazione delle competenti autorità della regione di destinazione, che i cereali e i prodotti cerealicoli diversi dal granturco e dal sorgo presentati per l'imputazione sul certificato di aiuto sono stati spediti anteriormente al 1o luglio 1994 e, nel caso del granturco e del sorgo, anteriormente al 1o ottobre 1994.

La prova è costituita dalla polizza di carico o da un altro documento di trasporto che offra sufficienti garanzie, debitamente compilato al momento della spedizione.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione