REGOLAMENTO (CE) N. 1737/94 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione2, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando che recentemente si è constatato che le autorità competenti non sono in grado di classificare correttamente alcuni prodotti cerealicoli del codice NC 1104 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/94 della Commissione4, ad esempio i cereali di avena spuntati e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico; che per ovviare a tale situazione occorre modificare in conseguenza le sottovoci del codice NC 1104;
considerando che si è constatato che nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/946, la classificazione della farina di granturco dei codici 1102 20 10 100, 1102 20 10 300 e 1102 20 90 100 è effettuata in base al tenore di sostanze grasse, espresso in materia secca; che per i codici NC corrispondenti di tali prodotti, segnatamente i codici ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90, la classificazione della farina di granturco è effettuata in base al tenore di sostanza grassa in peso; che, a fini di coerenza, occorre modificare conformemente alla nomenclatura combinata i codici suddetti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione;
considerando che la nota 3, nella quale si prescrive un tenore minimo di amido in un alimento composto a base di cereali perché possa beneficiare della restituzione, prevista per il codice NC ex 2309 10, è stata fortuitamente omessa per il codice NC ex 2309 90; che occorre pertanto riprendere la nota suddetta;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la parte concernente il codice NC 1104 è sostituita dall'allegato al presente regolamento.
Art. 2
Nel settore 3 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, il testo relativo ai codici NC ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90 è sostituito dal testo seguente:
"" ID="1">«ex 1102 20 10> ID="2"> avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 %:> ID="3">1102 20 10 200"> ID="2"> il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso4"> ID="2"> il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso4> ID="3">1102 20 10 400"> ID="1">ex 1102 20 90> ID="2"> altra:> ID="3">1102 20 90 200»"> ID="2"> il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolata sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso4">
Art. 3
Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo relativo al codice NC ex 2309 90 è sostituito dal testo seguente:
"" ID="1">«ex 2309 90> ID="2"> altri:"> ID="2"> altri:"> ID="2"> contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:"> ID="2"> contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:"> ID="2"> non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 %23:»">
Art. 4
Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota in calce 2 è sostituita dal testo seguente:
«2 Con l'espressione "prodotti cerealicoli" si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, il capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovici 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.
Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.»
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione