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REGOLAMENTO (CE) N. 1771/94 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 che stabilisce norme concernenti l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà1, in particolare l'articolo 5,

considerando che è ormai chiaro che lo sviluppo di norme di cattura senza crudeltà nell'ambito dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) non sarà completato prima della metà del 1995;

considerando che, di conseguenza, la possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91 che i paesi terzi adottino adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola o assicurino che i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, non è praticabile allo stato attuale; che ne consegue un impatto negativo imprevisto per la possibilità da parte dei paesi terzi interessati di rispettare le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3254/91 e che per la maggioranza di essi il termine del 1o gennaio 1995 è troppo ravvicinato e non consente loro di modificare opportunamente la loro politica in materia;

considerando che in un numero considerevole di importanti paesi di esportazione di pellicce si registrano progressi per quanto riguarda l'abolizione delle tagliole e/o lo sviluppo di metodi di cattura senza crudeltà sul loro territorio;

considerando che, date le circostanze, l'attuazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91 alla data del 1o gennaio 1995 non solo potrebbe influire negativamente sull'attività dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione volta a creare norme internazionali per la cattura senza crudeltà, ma comporterebbe anche una grave riduzione degli incentivi per i paesi terzi a realizzare ulteriori progressi a livello nazionale nel campo della cattura senza crudeltà;

considerando pertanto opportuno, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3254/91, sospendere il divieto in questione per un anno fino al 31 dicembre 1995;

considerando che, di conseguenza, la Commissione deve ora stabilire quali paesi soddisfano la condizione indicata all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91 e le opportune forme di certificazione di cui all'articolo 4 con sufficiente anticipo rispetto alla data del 1o gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1534/93 della Commissione3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il divieto all'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91 e degli altri beni elencati nell'allegato II del suddetto regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1996.

2. Entro il 1o settembre 1995 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura indicata all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91:

  1. a) quali paesi soddisfano la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento;

  2. b) i documenti appropriati per la certificazione di cui all'articolo 4.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione